Art. 75.
                          Istanze e reclami
  1.  Il  magistrato  di sorveglianza, il provveditore regionale e il
direttore  dell'istituto,  devono  offrire  la possibilita' a tutti i
detenuti  e  gli  internati  di  entrare direttamente in contatto con
loro.  Cio'  deve  avvenire  con  periodici colloqui individuali, che
devono  essere particolarmente frequenti per il direttore. I predetti
visitano  con  frequenza  i  locali  dove si trovano i detenuti e gli
internati, agevolando anche in tal modo la possibilita' che questi si
rivolgano individualmente ad essi per i necessari colloqui ovvero per
presentare eventuali istanze o reclami orali. Gli accessi in istituto
del  magistrato  di  sorveglianza  e  del provveditore regionale sono
annotati in un registro riservato a ciascuna delle due autorita', nel
quale  le  stesse  indicano  i rilievi emersi a seguito degli accessi
predetti.  Anche  il direttore annota in apposito registro le udienze
effettuate.
  2.  Ai  detenuti  e  agli  internati  che  lo richiedono e' fornito
l'occorrente  per  redigere  per  iscritto  istanze  e  reclami  alle
autorita' indicate nell'articolo 35 della legge.
  3.  Qualora  il  detenuto  o  l'internato  intenda  avvalersi della
facolta'  di  usare  il sistema della busta chiusa, dovra' provvedere
direttamente  alla  chiusura  della  stessa  apponendo all'esterno la
dicitura "riservata". Se il mittente e' privo di fondi, si provvede a
cura della direzione.
  4.    Il    magistrato    di    sorveglianza    e    il   personale
dell'amministrazione  penitenziaria  informano,  nel piu' breve tempo
possibile,  il  detenuto  o  l'internato  che ha presentato istanza o
reclamo, orale o scritto, dei provvedimenti adottati e dei motivi che
ne hanno determinato il mancato accoglimento.
 
          Nota all'art. 75:
              - Il  testo  dell'art.  35 della citata legge 26 luglio
          1975, n. 354, e' il seguente:
                "Art.  35  (Diritto  di  reclamo). - I detenuti e gli
          internati  possono  rivolgere  istanze  o  reclami  orali o
          scritti, anche in busta chiusa:
                1)   al   direttore   dell'istituto,   nonche'   agli
          ispettori,  al  direttore  generale  per  gli  istituti  di
          prevenzione   di  pena  e  al  Ministro  per  la  grazia  e
          giustizia;
                2) al magistrato di sorveglianza;
                3)  alle  autorita' giudiziarie e sanitarie in visita
          all'istituto;
                4) al presidente della giunta regionale;
                5) al Capo dello Stato".