Art. 76.
                             Ricompense
  1.  Le  ricompense  sono  concesse  su  iniziativa del direttore ai
detenuti e agli internati che si sono distinti per:
    a) particolare impegno nello svolgimento del lavoro;
    b)  particolare  impegno  e  profitto  nei  corsi scolastici e di
addestramento professionale;
    c)  attiva collaborazione nell'organizzazione e nello svolgimento
delle attivita' culturali, ricreative e sportive;
    d)  particolare  sensibilita' e disponibilita' nell'offrire aiuto
ad  altri detenuti o internati, per sostenerli moralmente nei momenti
di difficolta' di fronte a loro problemi personali;
    e)  responsabile  comportamento in situazioni di turbamento della
vita  dell'istituto,  diretto  a favorire atteggiamenti collettivi di
ragionevolezza;
    f) atti meritori di valore civile.
  2. I comportamenti suindicati sono ricompensati con:
    a) encomio;
    b)  proposta  di concessione dei benefici indicati negli articoli
47,  47-ter,  50,  52,  53, 54 e 56 della legge n. 94 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  9  ottobre 1990, n. 309, sempre che ne
ricorrano i presupposti;
    c)  proposta  di  grazia, di liberazione condizionale e di revoca
anticipata della misura di sicurezza.
  3. La ricompensa di cui alla lettera a) del comma 2 e' concessa dal
direttore, quelle di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma sono
concesse   dal   consiglio   di  disciplina,  sentito  il  gruppo  di
osservazione.
  4.  Nella  scelta  del  tipo  e delle modalita' delle ricompense da
concedere  si  deve  tenere  conto  della rilevanza del comportamento
nonche' della condotta abituale del soggetto.
  5.  Delle  ricompense  concesse  all'imputato e' data comunicazione
all'autorita' giudiziaria che procede.
 
          Note all'art. 76:
              - Il  resto  vigente degli articoli 47, 47-ter, 50, 52,
          53, 54 e 56 della citata legge 26 luglio1975, n. 354, e' il
          seguente:
              "Art.  47 (Affidamento in prova al servizio sociale). -
          1.  Se  la  pena detentiva inflitta non supera tre anni, il
          condannato  puo'  essere affidato al servizio sociale fuori
          dell'istituto  per un periodo uguale a quello della pena da
          scontare.
              2.   Il   provvedimento  e'  adottato  sulla  base  dei
          risultati  della  osservazione della personalita', condotta
          collegialmente  per almeno un mese in istituto, nei casi in
          cui  si  puo'  ritenere  che il provvedimento stesso, anche
          attraverso  le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca
          alla  rieducazione  del  reo  e assicuri la prevenzione del
          pericolo che egli commetta altri reati.
              3.  L'affidamento  in  prova  al servizio sociale, puo'
          essere   disposto   senza   procedere  all'osservazione  in
          istituto  quando  il  condannato,  dopo  la commissione del
          reato,  ha  serbato  comportamento  tale  da  consentire il
          giudizio di cui al comma 2.
              4.  Se  l'istanza  di  affidamento in prova al servizio
          sociale  e'  proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione
          della  pena,  il  magistrato  di sorveglianza competente in
          relazione  al  luogo  dell'esecuzione  cui  l'istanza  deve
          essere  rivolta,  puo' sospendere l'esecuzione della pena e
          ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte
          concrete   indicazioni   in  ordine  alla  sussistenza  dei
          presupposti  per l'ammissione all'affidamento in prova e al
          grave  pregiudizio  derivante dalla protrazione dello stato
          di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione
          dell'esecuzione  della  pena  opera sino alla decisione del
          tribunale   di   sorveglianza,   cui   il   magistrato   di
          sorveglianza  trasmette  immediatamente  gli  atti,  e  che
          decide  entro  quarantacinque  giorni.  Se l'istanza non e'
          accolta,  riprende  l'esecuzione  della  pena,  e  non puo'
          essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza
          successivamente proposta.
              5.  All'atto dell'affidamento e' redatto verbale in cui
          sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovra' seguire
          in  ordine  ai  suoi rapporti con il servizio sociale, alla
          dimora,   alla  liberta'  di  locomozione,  al  divieto  di
          frequentare determinati locali ed al lavoro.
              6. Con lo stesso provvedimento puo' essere disposto che
          durante  tutto  o parte del periodo di affidamento in prova
          il  condannato  non  soggiorni  in  uno  o  piu'  comuni, o
          soggiorni  in  un  comune  determinato; in particolare sono
          stabilite  prescrizioni  che  impediscano  al  soggetto  di
          svolgere  attivita'  o  di  avere  rapporti  personali  che
          possono portare al compimento di altri reati.
              7.  Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si
          adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo
          reato  ed  adempia puntualmente agli obblighi di assistenza
          familiare.
              8.  Nel  corso dell'affidamento le prescrizioni possono
          essere modificate dal magistrato di sorveglianza.
              9.  Il  servizio  sociale  controlla  la  condotta  del
          soggetto   e   lo   aiuta  a  superare  le  difficolta'  di
          adattamento   alla   vita   sociale,  anche  mettendosi  in
          relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti
          di vita.
              10.  Il  servizio  sociale  riferisce periodicamente al
          magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.
              11.  L'affidamento e' revocato qualora il comportamento
          del  soggetto,  contrario  alla  legge  o alle prescrizioni
          dettate,  appaia  incompatibile  con  la prosecuzione della
          prova.
              12.  L'esito  positivo del periodo di prova estingue la
          pena e ogni altro effetto penale".
              "Art.  47-ter  (Detenzione  domiciliare).  - 1. La pena
          della  reclusione  non  superiore  a quattro anni, anche se
          costituente  parte residua di maggior pena, nonche' la pena
          dell'arresto,   possono   essere   espiate   nella  propria
          abitazione  o  in  altro  luogo di privata dimora ovvero in
          luogo  pubblico  di  cura, assistenza o accoglienza, quando
          trattasi di:
                a) donna  incinta  o madre di prole di eta' inferiore
          ad anni dieci, con lei convivente;
                b) padre,  esercente  la  potesta',  di prole di eta'
          inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre
          sia  deceduta  o altrimenti assolutamente impossibilitata a
          dare assistenza alla prole;
                c) persona  in  condizioni  di salute particolarmente
          gravi,  che  richiedano  costanti  contatti  con  i presidi
          sanitari territoriali;
                d) persona  di  eta'  superiore  a  sessanta anni, se
          inabile anche parzialmente;
                e) persona  minore  di  anni  ventuno  per comprovate
          esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
              1-bis.  La detenzione domiciliare puo' essere applicata
          per  l'espiazione  della  pena detentiva inflitta in misura
          non  superiore  a  due  anni,  anche  se  costituente parte
          residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni
          di  cui  al  comma 1 quando non ricorrono i presupposti per
          l'affidamento  in  prova  al  servizio sociale e sempre che
          tale  misura  sia  idonea  ad  evitare  il  pericolo che il
          condannato  commetta  altri reati. La presente disposizione
          non  si  applica  ai condannati per i reati di cui all'art.
          4-bis.
              1-ter. Quando   potrebbe   essere  disposto  il  rinvio
          obbligatorio  o  facoltativo della esecuzione della pena ai
          sensi  degli  articoli  146  e  147  del  codice penale, il
          tribunale  di  sorveglianza,  anche  se  la  pena supera il
          limite  di  cui  al  comma 1, puo' disporre la applicazione
          della  detenzione  domiciliare,  stabilendo  un  termine di
          durata  di  tale  applicazione,  termine  che  puo'  essere
          prorogato.  L'esecuzione  della  pena  prosegue  durante la
          esecuzione della detenzione domiciliare.
              1-quater. Se l'istanza di applicazione della detenzione
          domiciliare   e'   proposta   dopo   che  ha  avuto  inizio
          l'esecuzione  della pena, il magistrato di sorveglianza cui
          la domanda deve essere rivolta puo' disporre l'applicazione
          provvisoria  della  misura, quando ricorrono i requisiti di
          cui   ai   commni  1  e  1-bis.  Si  applicano,  in  quanto
          compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4.
              2. La  detenzione  domiciliare non puo' essere concessa
          quando   e'  accertata  l'attualita'  di  collegamenti  del
          condannato  con la criminalita' organizzata o di una scelta
          di criminalita'.
              3. Se  la  condanna  di  cui  al  comma  1  deve essere
          eseguita  nei  confronti di persona che trovasi in stato di
          liberta'  o  ha trascorso la custodia cautelare, o la parte
          terminale  di  essa,  in  regime di arresti domiciliari, si
          applica la procedura di cui al comma 4 dell'art. 47.
              4. Il   tribunale  di  sorveglianza,  nel  disporre  la
          detenzione  domiciliare,  ne  fissa  le  modalita'  secondo
          quanto  stabilito  dall'art.  284  del  codice di procedura
          penale. Determina e impartisce altresi' le disposizioni per
          gli  interventi  del  servizio sociale. Tali prescrizioni e
          disposizioni  possono  essere  modificate dal magistrato di
          sorveglianza  competente  per  il luogo in cui si svolge la
          detenzione domiciliare.
              5. Il condannato nei confronti del quale e' disposta la
          detenzione   domiciliare   non   e'  sottoposto  al  regime
          penitenziario  previsto dalla presente legge e dal relativo
          regolamento    di    esecuzione.    Nessun    onere   grava
          sull'amministrazione  penitenziaria per il mantenimento, la
          cura  e  l'assistenza  medica del condannato che trovasi in
          detenzione domiciliare.
              6. La   detenzione   domiciliare   e'  revocata  se  il
          comportamento  del  soggetto,  contrario  alla legge o alle
          prescrizioni   dettate,   appare   incompatibile   con   la
          prosecuzione delle misure.
              7. Deve   essere  inoltre  revocata  quando  vengono  a
          cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis.
              8. Il  condannato  che,  essendo in stato di detenzione
          nella  propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati
          nel  comma 1, se ne allontana, e' punito ai sensi dell'art.
          385   del   codice   penale.  Si  applica  la  disposizione
          dell'ultimo comma dello stesso articolo.
              9. La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa
          la  sospensione  del  beneficio e la condanna ne importa la
          revoca.
              9-bis.  Se  la misura di cui al comma 1-bis e' revocata
          ai  sensi  dei  commi  precedenti  la pena residua non puo'
          essere sostituita con altra misura".
              "Art.  50  (Ammissione alla semiliberta'). - 1. Possono
          essere   espiate   in   regime   di  semiliberta'  la  pena
          dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei
          mesi, se il condannato non e' affidato in prova al servizio
          sociale.
              2. Fuori  dei  casi previsti dal comma 1, il condannato
          puo' essere ammesso al regime di semiliberta' soltanto dopo
          l'espiazione  di  almeno  meta'  della  pena  ovvero, se si
          tratta  di  condannato  per taluno dei delitti indicati nel
          comma  1  dell'art.  4-bis,  di  almeno  due terzi di essa.
          L'internato  puo'  esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia,
          nei  casi  previsti  dall'art. 47, se mancano i presupposti
          per   l'affidamento   in  prova  al  servizio  sociale,  il
          condannato  per  un  reato  diverso  da quelli indicati nel
          comma  1  dell'art.  4-bis puo' essere ammesso al regime di
          semiliberta'  anche  prima  dell'espiazione  di meta' della
          pena.
              3. Per  il computo della durata delle pene non si tiene
          conto  della  pena  pecuniaria  inflitta  congiuntamente  a
          quella detentiva.
              4. L'ammissione  al  regime di semiliberta' e' disposta
          in   relazione   ai   progressi   compiuti  nel  corso  del
          trattamento,  quando  vi sono le condizioni per un graduale
          reinserimento del soggetto nella societa'.
              5. Il  condannato  all'ergastolo puo' essere ammesso al
          regime di semiliberta' dopo avere espiato almeno venti anni
          di pena.
              6. Nei  casi  previsti dal comma 1, se il condannato ha
          dimostrato  la propria volonta' di reinserimento nella vita
          sociale,  la  semiliberta'  puo'  essere  altresi' disposta
          successivamente  all'inizio  dell'esecuzione della pena. Si
          applica l'art. 47, comma 4, in quanto compatibile.
              7. Se   l'ammissione  alla  semiliberta'  riguarda  una
          detenuta  madre  di un figlio di eta' inferiore a tre anni,
          essa ha diritto di usufruire della casa per la semiliberta'
          di  cui  all'ultimo  comma  dell'art.  92  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431".
              "Art.  52  (Licenza  al condannato ammesso al regime di
          semiliberta').   -  Al  condannato  ammesso  al  regime  di
          semiliberta' possono essere concesse a titolo di premio una
          o  piu'  licenze  di  durata  non superiore nel complesso a
          giorni quarantacinque all'anno.
              Durante  la  licenza  il  condannato  e'  sottoposto al
          regime della liberta' vigilata.
              Se  il  condannato durante la licenza trasgredisce agli
          obblighi   impostigli,  la  licenza  puo'  essere  revocata
          indipendentemente dalla revoca di semiliberta'.
              Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la
          revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili le
          disposizioni di cui al precedente articolo.".
              "Art.  53  (Licenze  agli  internati). - Agli internati
          puo'  essere  concessa  una licenza di sei mesi nel periodo
          immediatamente  precedente  alla  scadenza  fissata  per il
          riesame di pericolosita'.
              Ai  medesimi  puo'  essere concessa, per gravi esigenze
          personali  o familiari, una licenza di durata non superiore
          a giorni quindici; puo' essere inoltre concessa una licenza
          di   durata  non  superiore  a  giorni  trenta,  una  volta
          all'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale.
              Agli   internati  ammessi  al  regime  di  semiliberta'
          possono  inoltre  essere  concesse,  a titolo di premio, le
          licenze previste nel primo comma dell'articolo precedente.
              Durante  la licenza l'internato e' sottoposto al regime
          della liberta' vigilata.
              Se  l'internato  durante  la  licenza trasgredisce agli
          obblighi   impostigli,  la  licenza  puo'  essere  revocata
          indipendentemente dalla revoca della semiliberta'.
              L'internato  che rientra in istituto dopo tre ore dallo
          scadere della licenza, senza giustificato motivo, e' punito
          in  via  disciplinare e, se in regime di semiliberta', puo'
          subire la revoca della concessione.".
              "Art. 54 (Liberazione anticipata). - 1. Al condannato a
          pena   detentiva   che  ha  dato  prova  di  partecipazione
          all'opera di rieducazione e' concessa, quale riconoscimento
          di  tale  partecipazione,  e  ai fini del suo piu' efficace
          reinserimento    nella    societa',   una   detrazione   di
          quarantacinque  giorni  per  ogni  singolo semestre di pena
          scontata. A tal fine e' valutato anche il periodo trascorso
          in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.
              2. La   concessione   del   beneficio   e'   comunicata
          all'ufficio   del   pubblico   ministero  presso  la  corte
          d'appello  o il tribunale che ha emesso il provvedimento di
          esecuzione  o  al pretore se tale provvedimento e' stato da
          lui emesso.
              3. La  condanna  per  delitto  non colposo commesso nel
          corso  dell'esecuzione successivamente alla concessione del
          beneficio ne comporta la revoca.
              4. Agli  effetti  del  computo della misura di pena che
          occorre  avere  espiato  per essere ammessi ai benefici dei
          permessi  premio,  della  semiliberta'  e della liberazione
          condizionale,  la parte di pena detratta al sensi del comma
          1  si  considera come scontata. La presente disposizione si
          applica anche ai condannati all'ergastolo.".
              "Art. 56 (Remissione del debito). - 1. Il debito per le
          spese  di  procedimento  e  di  mantenimento e' rimesso nei
          confronti  dei  condannati e degli internati che si trovano
          in  disagiate condizioni economiche e hanno tenuto regolare
          condotta  ai  sensi  dell'ultimo comma dell'art. 30-ter. La
          relativa  domanda  puo'  essere proposta fino a che non sia
          conclusa la procedura per il recupero delle spese.".
              - Il  testo vigente dell'art. 94 del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' il
          seguente:
              "Art.  94 (Affidamento in prova in casi particolari). -
          1.  Se  la  pena  detentiva, inflitta nel limite di quattro
          anni  o  ancora da scontare nella stessa misura deve essere
          eseguita  nei  confronti  di  persona  tossicodipendente  o
          alcooldipendente   che  abbia  in  corso  un  programma  di
          recupero  o  che  ad esso intenda sottoporsi, l'interessato
          puo'  chiedere  in ogni momento di essere affidato in prova
          al   servizio   sociale   per  proseguire  o  intraprendere
          l'attivita'  terapeutica  sulla base di un programma da lui
          concordato  con una unita' sanitaria locale o con uno degli
          enti  previsti  dall'art.  115 o privati. Alla domanda deve
          essere  allegata certificazione rilasciata da una struttura
          sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza
          o  di alcooldipendenza e la idoneita', ai fini del recupero
          del condannato del programma concordato.
              2. Si  applicano  le  disposizioni di cui agli articoli
          91, commi 3 e 4, 92, commi 1 e 3.
              3. Ai   fini   della   decisione,   il   tribunale   di
          sorveglianza  puo'  anche  acquisire  copia  degli atti del
          procedimento  e  disporre  gli  opportuni  accertamenti  in
          ordine  al  programma terapeutico concordato; deve altresi'
          accertare    che    lo   stato   di   tossicodipendenza   o
          alcooldipendenza  o  l'esecuzione del programma di recupero
          non siano preordinati al conseguimento del beneficio.
              4. Se    il    tribunale    di   sorveglianza   dispone
          l'affidamento,  tra le prescrizioni impartite devono essere
          comprese  quelle che determinano le modalita' di esecuzione
          del programma. Sono altresi' stabilite le prescrizioni e le
          forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o
          l'alcooldipendente   prosegue  il  programma  di  recupero.
          L'esecuzione  della  pena  si considera iniziata dalla data
          del verbale di affidamento.
              5. L'affidamento  in prova al servizio sociale non puo'
          essere  disposto,  ai  sensi del presente articolo, piu' di
          due volte.
              6. Si  applica,  per quanto non diversamente stabilito,
          la  disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354,
          come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663".