Art. 76. Ricompense 1. Le ricompense sono concesse su iniziativa del direttore ai detenuti e agli internati che si sono distinti per: a) particolare impegno nello svolgimento del lavoro; b) particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e di addestramento professionale; c) attiva collaborazione nell'organizzazione e nello svolgimento delle attivita' culturali, ricreative e sportive; d) particolare sensibilita' e disponibilita' nell'offrire aiuto ad altri detenuti o internati, per sostenerli moralmente nei momenti di difficolta' di fronte a loro problemi personali; e) responsabile comportamento in situazioni di turbamento della vita dell'istituto, diretto a favorire atteggiamenti collettivi di ragionevolezza; f) atti meritori di valore civile. 2. I comportamenti suindicati sono ricompensati con: a) encomio; b) proposta di concessione dei benefici indicati negli articoli 47, 47-ter, 50, 52, 53, 54 e 56 della legge n. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che ne ricorrano i presupposti; c) proposta di grazia, di liberazione condizionale e di revoca anticipata della misura di sicurezza. 3. La ricompensa di cui alla lettera a) del comma 2 e' concessa dal direttore, quelle di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma sono concesse dal consiglio di disciplina, sentito il gruppo di osservazione. 4. Nella scelta del tipo e delle modalita' delle ricompense da concedere si deve tenere conto della rilevanza del comportamento nonche' della condotta abituale del soggetto. 5. Delle ricompense concesse all'imputato e' data comunicazione all'autorita' giudiziaria che procede.
Note all'art. 76: - Il resto vigente degli articoli 47, 47-ter, 50, 52, 53, 54 e 56 della citata legge 26 luglio1975, n. 354, e' il seguente: "Art. 47 (Affidamento in prova al servizio sociale). - 1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato puo' essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. 2. Il provvedimento e' adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalita', condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si puo' ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. 3. L'affidamento in prova al servizio sociale, puo' essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2. 4. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e' proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione cui l'istanza deve essere rivolta, puo' sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non e' accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non puo' essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta. 5. All'atto dell'affidamento e' redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovra' seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla liberta' di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro. 6. Con lo stesso provvedimento puo' essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o piu' comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attivita' o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati. 7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare. 8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. 9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficolta' di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita. 10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto. 11. L'affidamento e' revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. 12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale". "Art. 47-ter (Detenzione domiciliare). - 1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonche' la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di: a) donna incinta o madre di prole di eta' inferiore ad anni dieci, con lei convivente; b) padre, esercente la potesta', di prole di eta' inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; d) persona di eta' superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente; e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. 1-bis. La detenzione domiciliare puo' essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'art. 4-bis. 1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, puo' disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che puo' essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare. 1-quater. Se l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare e' proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza cui la domanda deve essere rivolta puo' disporre l'applicazione provvisoria della misura, quando ricorrono i requisiti di cui ai commni 1 e 1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4. 2. La detenzione domiciliare non puo' essere concessa quando e' accertata l'attualita' di collegamenti del condannato con la criminalita' organizzata o di una scelta di criminalita'. 3. Se la condanna di cui al comma 1 deve essere eseguita nei confronti di persona che trovasi in stato di liberta' o ha trascorso la custodia cautelare, o la parte terminale di essa, in regime di arresti domiciliari, si applica la procedura di cui al comma 4 dell'art. 47. 4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalita' secondo quanto stabilito dall'art. 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresi' le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare. 5. Il condannato nei confronti del quale e' disposta la detenzione domiciliare non e' sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare. 6. La detenzione domiciliare e' revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure. 7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis. 8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, e' punito ai sensi dell'art. 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo. 9. La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca. 9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis e' revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non puo' essere sostituita con altra misura". "Art. 50 (Ammissione alla semiliberta'). - 1. Possono essere espiate in regime di semiliberta' la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non e' affidato in prova al servizio sociale. 2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato puo' essere ammesso al regime di semiliberta' soltanto dopo l'espiazione di almeno meta' della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis, di almeno due terzi di essa. L'internato puo' esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'art. 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis puo' essere ammesso al regime di semiliberta' anche prima dell'espiazione di meta' della pena. 3. Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva. 4. L'ammissione al regime di semiliberta' e' disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella societa'. 5. Il condannato all'ergastolo puo' essere ammesso al regime di semiliberta' dopo avere espiato almeno venti anni di pena. 6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volonta' di reinserimento nella vita sociale, la semiliberta' puo' essere altresi' disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. Si applica l'art. 47, comma 4, in quanto compatibile. 7. Se l'ammissione alla semiliberta' riguarda una detenuta madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semiliberta' di cui all'ultimo comma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431". "Art. 52 (Licenza al condannato ammesso al regime di semiliberta'). - Al condannato ammesso al regime di semiliberta' possono essere concesse a titolo di premio una o piu' licenze di durata non superiore nel complesso a giorni quarantacinque all'anno. Durante la licenza il condannato e' sottoposto al regime della liberta' vigilata. Se il condannato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza puo' essere revocata indipendentemente dalla revoca di semiliberta'. Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo.". "Art. 53 (Licenze agli internati). - Agli internati puo' essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosita'. Ai medesimi puo' essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una licenza di durata non superiore a giorni quindici; puo' essere inoltre concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale. Agli internati ammessi al regime di semiliberta' possono inoltre essere concesse, a titolo di premio, le licenze previste nel primo comma dell'articolo precedente. Durante la licenza l'internato e' sottoposto al regime della liberta' vigilata. Se l'internato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza puo' essere revocata indipendentemente dalla revoca della semiliberta'. L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dallo scadere della licenza, senza giustificato motivo, e' punito in via disciplinare e, se in regime di semiliberta', puo' subire la revoca della concessione.". "Art. 54 (Liberazione anticipata). - 1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione e' concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo piu' efficace reinserimento nella societa', una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine e' valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare. 2. La concessione del beneficio e' comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento e' stato da lui emesso. 3. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca. 4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semiliberta' e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta al sensi del comma 1 si considera come scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo.". "Art. 56 (Remissione del debito). - 1. Il debito per le spese di procedimento e di mantenimento e' rimesso nei confronti dei condannati e degli internati che si trovano in disagiate condizioni economiche e hanno tenuto regolare condotta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30-ter. La relativa domanda puo' essere proposta fino a che non sia conclusa la procedura per il recupero delle spese.". - Il testo vigente dell'art. 94 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' il seguente: "Art. 94 (Affidamento in prova in casi particolari). - 1. Se la pena detentiva, inflitta nel limite di quattro anni o ancora da scontare nella stessa misura deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato puo' chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attivita' terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una unita' sanitaria locale o con uno degli enti previsti dall'art. 115 o privati. Alla domanda deve essere allegata certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la idoneita', ai fini del recupero del condannato del programma concordato. 2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 91, commi 3 e 4, 92, commi 1 e 3. 3. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza puo' anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresi' accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio. 4. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalita' di esecuzione del programma. Sono altresi' stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegue il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento. 5. L'affidamento in prova al servizio sociale non puo' essere disposto, ai sensi del presente articolo, piu' di due volte. 6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663".