Art. 77. Infrazioni disciplinari e sanzioni 1. Le sanzioni disciplinari sono inflitte ai detenuti e agli internati che si siano resi responsabili di: 1) negligenza nella pulizia e nell'ordine della persona o della camera; 2) abbandono ingiustificato del posto assegnato; 3) volontario inadempimento di obblighi lavorativi; 4) atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunita'; 5) giochi o altre attivita' non consentite dal regolamento interno; 6) simulazione di malattia; 7) traffico di beni di cui e' consentito il possesso; 8) possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro; 9) comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno, nei casi indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 33 della legge; 10) atti osceni o contrari alla pubblica decenza; 11) intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi; 12) falsificazione di documenti provenienti dall'amministrazione affidati alla custodia del detenuto o dell'internato; 13) appropriazione o danneggiamento di beni dell'amministrazione; 14) possesso o traffico di strumenti atti ad offendere; 15) atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell'istituto per ragioni del loro ufficio o per visita; 16) inosservanza di ordini o prescrizioni o ingiustificato ritardo nell'esecuzione di essi; 17) ritardi ingiustificati nel rientro previsti dagli articoli 30, 30-ter, 51, 52 e 53 della legge; 18) partecipazione a disordini o a sommosse; 19) promozione di disordini o di sommosse; 20) evasione; 21) fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori. 2. Le sanzioni disciplinari sono inflitte anche nell'ipotesi di tentativo delle infrazioni sopra elencate. 3. La sanzione dell'esclusione dalle attivita' in comune non puo' essere inflitta per le infrazioni previste nei numeri da 1) a 8) del comma 1, salvo che l'infrazione sia stata commessa nel termine di tre mesi dalla commissione di una precedente infrazione della stessa natura. 4. Delle sanzioni inflitte all'imputato e' data notizia all'autorita' giudiziaria che procede.
Note all'art. 77: - Per il testo del primo comma, numeri 2) e 3), dell'art. 33 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 22. - Il testo vigente degli articoli 30, 30-ter e 51 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "Art. 30 (Permessi). - Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati puo' essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il permesso e' concesso, durante il procedimento di primo grado, dalle medesime autorita' giudiziarie, competenti, ai sensi del secondo comma dell'art. 11, a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura degli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Durante il procedimento di appello provvede il presidente del collegio e, nel corso di quello di cassazione, il presidente dell'ufficio giudiziario presso il quale si e' svolto il procedimento di appello. Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi di particolare gravita'. Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore e per non piu' di dodici, e' punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, e' punibile a norma del primo comma dell'art. 385 del codice penale ed e' applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo. L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo e' punito in via disciplinare". "Art. 30-ter (Permessi premio). - Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, puo' concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non puo' superare complessivameote quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione. (Omissis). Per i condannati minori di eta' la durata dei permessi premio non puo' superare ogni volta i venti giorni e la durata complessiva non puo' eccedere i sessanta giorni in ciascun anno di espiazione. L'esperienza dei permessi premio e' parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio. La concessione dei permessi e' ammessa: a) nei confronti dei condamiati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto; b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena; c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis, dopo l'espiazione di almeno meta' della pena e, comunque, di non oltre dieci anni; d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni. Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della liberta' personale, la concessione e' ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto. Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di cui al primo comma dell'art. 30; si applicano altresi le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dello stesso articolo. Il provvedimento relativo ai permessi premio e' soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all'art. 30-bis. La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilita' e correttezza nel comportamento personale, nelle attivita' organizzate negli istituti e nelle eventuali attivita' lavorative o culturali". "Art. 51 (Sospensione e revoca del regime di semiliberta'). - Il provvedimento di semiliberta' puo' essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento. Il condannato, ammesso al regime di semiliberta', che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per non piu' di dodici ore, e' punito in via disciplinare e puo' essere proposto per la revoca della concessione. Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato e' punibile a norma del primo comma dell'art. 385 del codice penale ed e' applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo. La denuncia per il delitto di cui al precedente comma importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca. All'internato ammesso al regime di semiliberta' che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per oltre tre ore, si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 53". - Per il testo degli articoli 52 e 53 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 76.