Art. 77.
                 Infrazioni disciplinari e sanzioni
  1.  Le  sanzioni  disciplinari  sono  inflitte  ai  detenuti e agli
internati che si siano resi responsabili di:
    1)  negligenza  nella pulizia e nell'ordine della persona o della
camera;
    2) abbandono ingiustificato del posto assegnato;
    3) volontario inadempimento di obblighi lavorativi;
    4)  atteggiamenti  e  comportamenti  molesti  nei confronti della
comunita';
    5)  giochi  o  altre  attivita'  non  consentite  dal regolamento
interno;
    6) simulazione di malattia;
    7) traffico di beni di cui e' consentito il possesso;
    8) possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro;
    9)  comunicazioni  fraudolente  con  l'esterno o all'interno, nei
casi  indicati  nei  numeri  2) e 3) del primo comma dell'articolo 33
della legge;
    10) atti osceni o contrari alla pubblica decenza;
    11)  intimidazione  di compagni o sopraffazioni nei confronti dei
medesimi;
    12)  falsificazione di documenti provenienti dall'amministrazione
affidati alla custodia del detenuto o dell'internato;
    13) appropriazione o danneggiamento di beni dell'amministrazione;
    14) possesso o traffico di strumenti atti ad offendere;
    15)   atteggiamento   offensivo  nei  confronti  degli  operatori
penitenziari  o  di  altre  persone  che  accedono  nell'istituto per
ragioni del loro ufficio o per visita;
    16)  inosservanza  di  ordini  o  prescrizioni  o  ingiustificato
ritardo nell'esecuzione di essi;
    17)  ritardi  ingiustificati  nel rientro previsti dagli articoli
30, 30-ter, 51, 52 e 53 della legge;
    18) partecipazione a disordini o a sommosse;
    19) promozione di disordini o di sommosse;
    20) evasione;
    21)  fatti  previsti dalla legge come reato, commessi in danno di
compagni, di operatori penitenziari o di visitatori.
  2.  Le  sanzioni  disciplinari  sono inflitte anche nell'ipotesi di
tentativo delle infrazioni sopra elencate.
  3.  La  sanzione dell'esclusione dalle attivita' in comune non puo'
essere  inflitta per le infrazioni previste nei numeri da 1) a 8) del
comma 1, salvo che l'infrazione sia stata commessa nel termine di tre
mesi  dalla  commissione  di  una  precedente infrazione della stessa
natura.
  4.   Delle   sanzioni   inflitte   all'imputato   e'  data  notizia
all'autorita' giudiziaria che procede.
 
          Note all'art. 77:
              - Per  il  testo  del  primo  comma,  numeri  2)  e 3),
          dell'art.  33 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, si
          vedano le note all'art. 22.
              - Il testo vigente degli articoli 30, 30-ter e 51 della
          citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente:
              "Art.  30  (Permessi). - Nel caso di imminente pericolo
          di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e
          agli  internati  puo'  essere  concesso  dal  magistrato di
          sorveglianza  il  permesso  di  recarsi  a visitare, con le
          cautele  previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati
          il  permesso  e' concesso, durante il procedimento di primo
          grado, dalle medesime autorita' giudiziarie, competenti, ai
          sensi  del  secondo  comma  dell'art.  11,  a  disporre  il
          trasferimento in luoghi esterni di cura degli imputati fino
          alla  pronuncia  della  sentenza di primo grado. Durante il
          procedimento di appello provvede il presidente del collegio
          e,  nel  corso  di  quello  di  cassazione,  il  presidente
          dell'ufficio  giudiziario  presso  il quale si e' svolto il
          procedimento di appello.
              Analoghi     permessi     possono    essere    concessi
          eccezionalmente per eventi di particolare gravita'.
              Il  detenuto  che  non rientra in istituto allo scadere
          del  permesso  senza  giustificato  motivo, se l'assenza si
          protrae  per  oltre  tre  ore  e per non piu' di dodici, e'
          punito  in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un
          tempo maggiore,   e'  punibile  a  norma  del  primo  comma
          dell'art.  385  del  codice  penale  ed  e'  applicabile la
          disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.
              L'internato  che rientra in istituto dopo tre ore dalla
          scadenza  del  permesso senza giustificato motivo e' punito
          in via disciplinare".
              "Art.  30-ter  (Permessi  premio).  - Ai condannati che
          hanno  tenuto  regolare  condotta  ai  sensi del successivo
          comma  8  e  che  non  risultano socialmente pericolosi, il
          magistrato    di   sorveglianza,   sentito   il   direttore
          dell'istituto, puo' concedere permessi premio di durata non
          superiore  ogni  volta  a quindici giorni per consentire di
          coltivare  interessi  affettivi,  culturali o di lavoro. La
          durata  dei  permessi  non  puo'  superare complessivameote
          quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.
              (Omissis).
              Per  i condannati minori di eta' la durata dei permessi
          premio  non  puo'  superare  ogni volta i venti giorni e la
          durata  complessiva  non puo' eccedere i sessanta giorni in
          ciascun anno di espiazione.
              L'esperienza  dei  permessi  premio e' parte integrante
          del  programma  di  trattamento e deve essere seguita dagli
          educatori    e    assistenti    sociali   penitenziari   in
          collaborazione con gli operatori sociali del territorio.
              La concessione dei permessi e' ammessa:
                a) nei  confronti  dei  condamiati all'arresto o alla
          reclusione  non  superiore  a  tre  anni anche se congiunta
          all'arresto;
                b) nei   confronti  dei  condannati  alla  reclusione
          superiore  a  tre anni, salvo quanto previsto dalla lettera
          c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena;
                c) nei  confronti  dei condannati alla reclusione per
          taluno  dei  delitti  indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis,
          dopo  l'espiazione  di almeno meta' della pena e, comunque,
          di non oltre dieci anni;
                d) nei  confronti  dei condannati all'ergastolo, dopo
          l'espiazione di almeno dieci anni.
              Nei  confronti  dei  soggetti  che durante l'espiazione
          della  pena  o  delle  misure  restrittive  hanno riportato
          condanna  o  sono  imputati  per  delitto  doloso  commesso
          durante  l'espiazione  della  pena  o  l'esecuzione  di una
          misura restrittiva della liberta' personale, la concessione
          e'  ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del
          fatto.
              Si  applicano,  ove del caso, le cautele previste per i
          permessi  di  cui al primo comma dell'art. 30; si applicano
          altresi  le  disposizioni di cui al terzo e al quarto comma
          dello stesso articolo.
              Il   provvedimento   relativo  ai  permessi  premio  e'
          soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le
          procedure di cui all'art. 30-bis.
              La condotta dei condannati si considera regolare quando
          i   soggetti,  durante  la  detenzione,  hanno  manifestato
          costante   senso   di  responsabilita'  e  correttezza  nel
          comportamento  personale, nelle attivita' organizzate negli
          istituti   e   nelle   eventuali   attivita'  lavorative  o
          culturali".
              "Art.   51   (Sospensione   e   revoca  del  regime  di
          semiliberta').  -  Il  provvedimento  di  semiliberta' puo'
          essere  in  ogni  tempo  revocato quando il soggetto non si
          appalesi idoneo al trattamento.
              Il  condannato,  ammesso al regime di semiliberta', che
          rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per
          non  piu'  di  dodici  ore, e' punito in via disciplinare e
          puo' essere proposto per la revoca della concessione.
              Se  l'assenza  si  protrae  per  un  tempo maggiore, il
          condannato  e'  punibile  a norma del primo comma dell'art.
          385  del  codice  penale  ed e' applicabile la disposizione
          dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.
              La  denuncia  per il delitto di cui al precedente comma
          importa  la  sospensione  del  beneficio  e  la condanna ne
          importa la revoca.
              All'internato  ammesso  al  regime  di semiliberta' che
          rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per
          oltre  tre  ore,  si  applicano le disposizioni dell'ultimo
          comma dell'art. 53".
              - Per  il  testo  degli  articoli  52 e 53 della citata
          legge  26  luglio  1975, n. 354, si vedano le note all'art.
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