Art. 78. Provvedimenti disciplinari in via cautelare 1. In caso di assoluta urgenza, determinata dalla necessita' di prevenire danni a persone o a cose, nonche' l'insorgenza o la diffusione di disordini o in presenza di fatti di particolare gravita' per la sicurezza e l'ordine dell'istituto, il direttore puo' disporre, in via cautelare, con provvedimento motivato, che il detenuto o l'internato, che abbia commesso una infrazione sanzionabile con la esclusione dalle attivita' in comune, permanga in una camera individuale, in attesa della convocazione del consiglio di disciplina. 2. Subito dopo l'adozione del provvedimento cautelare, il sanitario visita il soggetto e rilascia la certificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 39 della legge. 3. Il direttore attiva e svolge al piu' presto il procedimento disciplinare, applicando il disposto dei commi 2 e seguenti dell'articolo 81. 4. La durata della misura cautelare non puo' comunque eccedere i dieci giorni. Il tempo trascorso in misura cautelare si detrae dalla durata della sanzione eventualmente applicata.
Nota all'art. 78: - Il testo del secondo comma, dell'art. 39 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "La sanzione della esclusione dalle attivita' in comune non puo' essere eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto puo' sopportarla. Il soggetto escluso dalle attivita' in comune e' sottoposto a costante controllo sanitario".