Art. 78.
             Provvedimenti disciplinari in via cautelare
  1.  In  caso  di  assoluta urgenza, determinata dalla necessita' di
prevenire  danni  a  persone  o  a  cose,  nonche'  l'insorgenza o la
diffusione  di  disordini  o  in  presenza  di  fatti  di particolare
gravita' per la sicurezza e l'ordine dell'istituto, il direttore puo'
disporre,  in  via  cautelare,  con  provvedimento  motivato,  che il
detenuto   o   l'internato,   che   abbia   commesso  una  infrazione
sanzionabile con la esclusione dalle attivita' in comune, permanga in
una camera individuale, in attesa della convocazione del consiglio di
disciplina.
  2. Subito dopo l'adozione del provvedimento cautelare, il sanitario
visita  il soggetto e rilascia la certificazione prevista dal secondo
comma dell'articolo 39 della legge.
  3.  Il  direttore  attiva  e  svolge al piu' presto il procedimento
disciplinare,   applicando   il  disposto  dei  commi  2  e  seguenti
dell'articolo 81.
  4.  La  durata  della misura cautelare non puo' comunque eccedere i
dieci  giorni. Il tempo trascorso in misura cautelare si detrae dalla
durata della sanzione eventualmente applicata.
 
          Nota all'art. 78:
              - Il testo del secondo comma, dell'art. 39 della citata
          legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente:
              "La sanzione della esclusione dalle attivita' in comune
          non  puo'  essere eseguita senza la certificazione scritta,
          rilasciata  dal  sanitario, attestante che il soggetto puo'
          sopportarla.  Il soggetto escluso dalle attivita' in comune
          e' sottoposto a costante controllo sanitario".