Art. 79.
          Procedimento penale e provvedimenti disciplinari
  1. Il giudizio disciplinare dinanzi al consiglio di disciplina puo'
essere  sospeso  allorche', per lo stesso fatto, vi e' informativa di
reato alla autorita' giudiziaria.
  2. In tal caso la direzione avra' cura di richiedere periodicamente
l'esito   del   procedimento   penale.   I  definitivi  provvedimenti
disciplinari sono emessi al termine del procedimento medesimo.