Art. 79. Procedimento penale e provvedimenti disciplinari 1. Il giudizio disciplinare dinanzi al consiglio di disciplina puo' essere sospeso allorche', per lo stesso fatto, vi e' informativa di reato alla autorita' giudiziaria. 2. In tal caso la direzione avra' cura di richiedere periodicamente l'esito del procedimento penale. I definitivi provvedimenti disciplinari sono emessi al termine del procedimento medesimo.