Art. 80. Sospensione e condono delle sanzioni 1. L'esecuzione delle sanzioni puo' essere condizionalmente sospesa, per il termine di sei mesi, allorche' si presuma che il responsabile si asterra' dal commettere ulteriori infrazioni. Se nel detto termine il soggetto commette altre infrazioni disciplinari, la sospensione e' revocata e la sanzione e' eseguita; altrimenti la infrazione e' estinta. 2. Per eccezionali circostanze l'autorita' che ha deliberato la sanzione puo' condonarla. 3. Qualora il sanitario certifichi che le condizioni di salute del soggetto non gli permettono di sopportare la sanzione della esclusione dalle attivita' in comune, questa e' eseguita quando viene a cessare la causa che ne ha impedito l'esecuzione.