Art. 80.
                Sospensione e condono delle sanzioni
  1.   L'esecuzione   delle  sanzioni  puo'  essere  condizionalmente
sospesa,  per  il  termine  di  sei mesi, allorche' si presuma che il
responsabile  si asterra' dal commettere ulteriori infrazioni. Se nel
detto  termine il soggetto commette altre infrazioni disciplinari, la
sospensione  e'  revocata  e  la  sanzione e' eseguita; altrimenti la
infrazione e' estinta.
  2.  Per  eccezionali  circostanze  l'autorita' che ha deliberato la
sanzione puo' condonarla.
  3.  Qualora il sanitario certifichi che le condizioni di salute del
soggetto   non   gli  permettono  di  sopportare  la  sanzione  della
esclusione dalle attivita' in comune, questa e' eseguita quando viene
a cessare la causa che ne ha impedito l'esecuzione.