Art. 81.
Procedimento disciplinare
1. Allorche' un operatore penitenziario constata direttamente o
viene a conoscenza che una infrazione e' stata commessa, redige
rapporto, indicando in esso tutte le circostanze del fatto. Il
rapporto viene trasmesso al direttore per via gerarchica.
2. Il direttore, alla presenza del comandante del reparto di
polizia penitenziazia, contesta l'addebito all'accusato,
sollecitamente e non oltre dieci giorni dal rapporto, informandolo
contemporaneamente del diritto ad esporre le proprie discolpe.
3. Il direttore, personalmente o a mezzo del personale dipendente,
svolge accertamenti sul fatto.
4. Quando il direttore ritiene che debba essere inflitta una delle
sanzioni previste nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 39
della legge convoca, entro dieci giorni dalla data della
contestazione di cui al comma 2, l'accusato davanti a se per la
decisione disciplinare. Altrimenti fissa, negli stessi termini, il
giorno e l'ora della convocazione dell'accusato davanti al consiglio
di disciplina. Della convocazione e' data notizia all'interessato con
le forme di cui al comma 2.
5. Nel corso dell'udienza, l'accusato ha la facolta' di essere
sentito e di esporre personalmente le proprie discolpe.
6. Se nel corso del procedimento risulta che il fatto e' diverso da
quello contestato e comporta una sanzione di competenza del consiglio
di disciplina, il procedimento e' rimesso a quest'ultimo.
7. La sanzione viene deliberata e pronunciata nel corso della
stessa udienza o dell'eventuale sommario processo verbale.
8. Il provvedimento definitivo con cui e' deliberata la sanzione
disciplinare e' tempestivamente comunicato dalla direzione al
detenuto o internato e al magistrato di sorveglianza e viene annotato
nella cartella personale.
Nota all'art. 81:
- Il testo dei n. 1) e 2) del primo comma, dell'art. 39
della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente:
"Le infrazioni disciplinari possono dar luogo solo alle
seguenti sanzioni:
1) richiamo del direttore;
2) ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza
di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o
internati;".