Art. 81. Procedimento disciplinare 1. Allorche' un operatore penitenziario constata direttamente o viene a conoscenza che una infrazione e' stata commessa, redige rapporto, indicando in esso tutte le circostanze del fatto. Il rapporto viene trasmesso al direttore per via gerarchica. 2. Il direttore, alla presenza del comandante del reparto di polizia penitenziazia, contesta l'addebito all'accusato, sollecitamente e non oltre dieci giorni dal rapporto, informandolo contemporaneamente del diritto ad esporre le proprie discolpe. 3. Il direttore, personalmente o a mezzo del personale dipendente, svolge accertamenti sul fatto. 4. Quando il direttore ritiene che debba essere inflitta una delle sanzioni previste nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 39 della legge convoca, entro dieci giorni dalla data della contestazione di cui al comma 2, l'accusato davanti a se per la decisione disciplinare. Altrimenti fissa, negli stessi termini, il giorno e l'ora della convocazione dell'accusato davanti al consiglio di disciplina. Della convocazione e' data notizia all'interessato con le forme di cui al comma 2. 5. Nel corso dell'udienza, l'accusato ha la facolta' di essere sentito e di esporre personalmente le proprie discolpe. 6. Se nel corso del procedimento risulta che il fatto e' diverso da quello contestato e comporta una sanzione di competenza del consiglio di disciplina, il procedimento e' rimesso a quest'ultimo. 7. La sanzione viene deliberata e pronunciata nel corso della stessa udienza o dell'eventuale sommario processo verbale. 8. Il provvedimento definitivo con cui e' deliberata la sanzione disciplinare e' tempestivamente comunicato dalla direzione al detenuto o internato e al magistrato di sorveglianza e viene annotato nella cartella personale.
Nota all'art. 81: - Il testo dei n. 1) e 2) del primo comma, dell'art. 39 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "Le infrazioni disciplinari possono dar luogo solo alle seguenti sanzioni: 1) richiamo del direttore; 2) ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o internati;".