Art. 81.
                      Procedimento disciplinare
  1.  Allorche'  un  operatore  penitenziario constata direttamente o
viene  a  conoscenza  che  una  infrazione  e' stata commessa, redige
rapporto,  indicando  in  esso  tutte  le  circostanze  del fatto. Il
rapporto viene trasmesso al direttore per via gerarchica.
  2.  Il  direttore,  alla  presenza  del  comandante  del reparto di
polizia     penitenziazia,    contesta    l'addebito    all'accusato,
sollecitamente  e  non  oltre dieci giorni dal rapporto, informandolo
contemporaneamente del diritto ad esporre le proprie discolpe.
  3.  Il direttore, personalmente o a mezzo del personale dipendente,
svolge accertamenti sul fatto.
  4.  Quando il direttore ritiene che debba essere inflitta una delle
sanzioni previste nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 39
della   legge   convoca,   entro   dieci   giorni  dalla  data  della
contestazione  di  cui  al  comma  2,  l'accusato davanti a se per la
decisione  disciplinare.  Altrimenti  fissa, negli stessi termini, il
giorno  e l'ora della convocazione dell'accusato davanti al consiglio
di disciplina. Della convocazione e' data notizia all'interessato con
le forme di cui al comma 2.
  5.  Nel  corso  dell'udienza,  l'accusato  ha la facolta' di essere
sentito e di esporre personalmente le proprie discolpe.
  6. Se nel corso del procedimento risulta che il fatto e' diverso da
quello contestato e comporta una sanzione di competenza del consiglio
di disciplina, il procedimento e' rimesso a quest'ultimo.
  7.  La  sanzione  viene  deliberata  e  pronunciata nel corso della
stessa udienza o dell'eventuale sommario processo verbale.
  8.  Il  provvedimento  definitivo con cui e' deliberata la sanzione
disciplinare   e'   tempestivamente  comunicato  dalla  direzione  al
detenuto o internato e al magistrato di sorveglianza e viene annotato
nella cartella personale.
 
          Nota all'art. 81:
              - Il testo dei n. 1) e 2) del primo comma, dell'art. 39
          della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente:
              "Le infrazioni disciplinari possono dar luogo solo alle
          seguenti sanzioni:
                1) richiamo del direttore;
                2) ammonizione,  rivolta dal direttore, alla presenza
          di  appartenenti  al personale e di un gruppo di detenuti o
          internati;".