Art. 82. Mezzi di coercizione fisica 1. La coercizione fisica, consentita per le finalita' indicate nel terzo comma dell'articolo 41 della legge, si effettua sotto il controllo sanitario con l'uso dei mezzi impiegati per le medesime finalita' presso le istituzioni ospedaliere pubbliche.
Nota all'art. 82: - Il testo del terzo comma, dell'art. 41 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "Non puo' essern usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto dal regolamento e, comunque, non vi si puo' far ricorso ai fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumita' dello stesso soggetto. L'uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario".