Art. 82.
                     Mezzi di coercizione fisica
  1.  La coercizione fisica, consentita per le finalita' indicate nel
terzo  comma  dell'articolo  41  della  legge,  si  effettua sotto il
controllo  sanitario  con  l'uso  dei mezzi impiegati per le medesime
finalita' presso le istituzioni ospedaliere pubbliche.
 
          Nota all'art. 82:
              - Il  testo  del terzo comma, dell'art. 41 della citata
          legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente:
              "Non  puo'  essern  usato  alcun  mezzo  di coercizione
          fisica  che  non sia espressamente previsto dal regolamento
          e,   comunque,   non   vi  si  puo'  far  ricorso  ai  fini
          disciplinari  ma  solo al fine di evitare danni a persone o
          cose  o  di garantire la incolumita' dello stesso soggetto.
          L'uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario
          e deve essere costantemente controllato dal sanitario".