Art. 83.
                            Trasferimenti
  1. Nei trasferimenti per motivi diversi da quelli di giustizia o di
sicurezza  si  tiene  conto  delle  richieste espresse dai detenuti e
dagli internati in ordine alla destinazione.
  2.  Il  detenuto  o  l'internato,  prima  di  essere trasferito, e'
sottoposto  a  perquisizione personale ed e' visitato dal medico, che
ne  certifica  lo  stato  psico-fisico, con particolare riguardo alle
condizioni  che  rendano possibile sopportare il viaggio o che non lo
consentano.   In   quest'ultimo   caso,   la   direzione  ne  informa
immediatamente l'autorita' che ha disposto il trasferimento.
  3.  All'atto  del trasferimento la direzione consegna al detenuto o
all'internato   gli   oggetti  personali  che  egli  intende  portare
direttamente  con  se',  nei  limiti  previsti  dalle disposizioni in
vigore in materia di traduzioni.
  4. Il capo scorta riceve in consegna dalla direzione:
    a)  generi  alimentari  in  quantita'  e  qualita'  adeguate alle
esigenze  del  soggetto  durante  il  viaggio o, alternativamente, in
somma  di  denaro  per  l'acquisto  dei  detti  generi,  nella misura
giornaliera   che  viene  fissata  con  decreto  del  Ministro  della
giustizia;
    b) la cartella personale;
    c) il certificato sanitario previsto dal comma 2;
    d) la nota degli oggetti costituenti il bagaglio personale;
    e)  il  peculio,  in  tutto  o  in  parte,  costituito  in  fondo
disponibile;
    f) il certificato dell'ammontare del peculio consegnato.
  5. Il capo scorta rilascia ricevuta degli oggetti, dei valori e dei
documenti   a   lui   consegnati  dalla  direzione  dell'istituto  di
provenienza   e  ottiene,  a  sua  volta,  ricevuta  dalla  direzione
dell'istituto di destinazione di quanto da lui consegnato.
  6.  Il peculio del detenuto o dell'internato e gli altri oggetti di
sua  spettanza,  che  non sono stati consegnati alla scorta o inclusi
nel   bagaglio  personale  sono,  nel  piu'  breve  tempo  possibile,
trasmessi    alla    direzione    dell'istituto    di   destinazione,
contemporaneamente al fascicolo personale.
  7.  Le  spese  per la spedizione degli oggetti indicati nel comma 6
sono, in ogni caso, sopportate dall'amministrazione fino al limite di
dieci  chilogrammi  di  peso  e,  per  l'eccedenza,  dal  detenuto  o
dall'internato che sia stato trasferito a sua domanda.
  8.  Nel  caso  di  trasferimenti  temporanei  di  breve  durata, le
disposizioni  dei  commi 4, 5 e 6 si applicano nella misura richiesta
dalle circostanze, considerati anche i desideri dell'interessato.
    9.  Quando  si  rende  necessario  un trasferimento collettivo di
detenuti o di internati non sono inclusi, ove possibile:
    a) i detenuti e gli internati per i quali sono in corso attivita'
trattamentali,  particolarmente  in  materia  di lavoro, istruzione e
formazione  professionale  o  per  i  quali sia in corso procedura di
sorveglianza per la ammissione a misure alternative;
    b)  i  detenuti  e  gli internati nei cui confronti sono in corso
trattamenti sanitari non agevolmente proseguibili in altra sede;
    c) le detenute con prole in istituto;
    d)  gli  imputati  prima  della pronuncia della sentenza di primo
grado o gli imputati appellanti quando sia gia' stata fissata udienza
per la decisione della impugnazione.