Art. 84.
                             Traduzioni
  1.  Fatto  salvo quanto previsto dall'articolo 42-bis della legge e
dalle  altre  disposizioni  normative  che  regolano  la  materia, le
traduzioni  dei  detenuti  e  degli  internati  si  effettuano con le
modalita'   stabilite   con   decreto   del   capo  del  Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria.
 
          Nota all'art. 84:
              - Il  testo vigente dell'art. 42-bis della citata legge
          26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente:
              "Art.  42-bis. (Traduzioni). - 1. Sono traduzioni tutte
          le attivita' di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un
          altro,  di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati
          o  comunque  in  condizione  di  restrizione della liberta'
          personale.
              2. Le  traduzioni dei detenuti e degli internati adulti
          sono eseguite, nel tempo piu' breve possibile, dal Corpo di
          polizia  penitenziaria,  con  le  modalita' stabilite dalle
          leggi  e  dai  regolamenti  e,  se  trattasi  di donne, con
          l'assistenza di personale femminile.
              3. Le   traduzioni  di  soggetti  che  rientrano  nella
          competenza dei servizi dei centri per la giustizia minorile
          possono  essere  richieste,  nelle  sedi  in  cui  non sono
          disponibili  contingenti del Corpo di polizia penitenziaria
          assegnati al settore minorile, ad altre forze di polizia.
              4. Nelle  traduzioni sono adottate le opportune cautele
          per  proteggere  i  soggetti  tradotti dalla curiosita' del
          pubblico  e  da  ogni  specie  di  pubblicita', nonche' per
          evitare   ad  essi  inutili  disagi.  L'inosservanza  della
          presente  disposizione costituisce comportamento valutabile
          ai fini disciplinari.
              5. Nelle  traduzioni individuali l'uso delle manette ai
          polsi e' obbligatorio quando lo richiedono la pericolosita'
          del  soggetto  o  il  pericolo  di  fuga  o  circostanze di
          ambiente  che rendono difficile la traduzione. In tutti gli
          altri  casi  l'uso  delle  manette  ai polsi o di qualsiasi
          altro  mezzo  di coercizione fisica e' vietato. Nel caso di
          traduzioni   individuali   di   detenuti   o  internati  la
          valutazione della pericolosita' del soggetto o del pericolo
          di  fuga  e'  compiuta, all'atto di disporre la traduzione,
          dall'autorita'  giudiziaria o dalla direzione penitenziaria
          competente, le quali dettano le conseguenti prescrizioni.
              6. Nelle  traduzioni  collettive e' sempre obbligatorio
          l'uso  di  manette  modulari multiple dei tipi definiti con
          decreto  ministeriale.  E' vietato l'uso di qualsiasi altro
          mezzo di coercizione fisica.
              7. Nelle   traduzioni   individuali   e  collettive  e'
          consentito,  nei  casi  indicati  dal regolamento, l'uso di
          abiti  civili. Le traduzioni dei soggetti di cui al comma 3
          sono eseguite, di regola, in abiti civili".