Art. 84. Traduzioni 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42-bis della legge e dalle altre disposizioni normative che regolano la materia, le traduzioni dei detenuti e degli internati si effettuano con le modalita' stabilite con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Nota all'art. 84: - Il testo vigente dell'art. 42-bis della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "Art. 42-bis. (Traduzioni). - 1. Sono traduzioni tutte le attivita' di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di restrizione della liberta' personale. 2. Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti sono eseguite, nel tempo piu' breve possibile, dal Corpo di polizia penitenziaria, con le modalita' stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile. 3. Le traduzioni di soggetti che rientrano nella competenza dei servizi dei centri per la giustizia minorile possono essere richieste, nelle sedi in cui non sono disponibili contingenti del Corpo di polizia penitenziaria assegnati al settore minorile, ad altre forze di polizia. 4. Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosita' del pubblico e da ogni specie di pubblicita', nonche' per evitare ad essi inutili disagi. L'inosservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari. 5. Nelle traduzioni individuali l'uso delle manette ai polsi e' obbligatorio quando lo richiedono la pericolosita' del soggetto o il pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione. In tutti gli altri casi l'uso delle manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica e' vietato. Nel caso di traduzioni individuali di detenuti o internati la valutazione della pericolosita' del soggetto o del pericolo di fuga e' compiuta, all'atto di disporre la traduzione, dall'autorita' giudiziaria o dalla direzione penitenziaria competente, le quali dettano le conseguenti prescrizioni. 6. Nelle traduzioni collettive e' sempre obbligatorio l'uso di manette modulari multiple dei tipi definiti con decreto ministeriale. E' vietato l'uso di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica. 7. Nelle traduzioni individuali e collettive e' consentito, nei casi indicati dal regolamento, l'uso di abiti civili. Le traduzioni dei soggetti di cui al comma 3 sono eseguite, di regola, in abiti civili".