Art. 85. Autorita' che dispongono i trarferimenti tra istituti o le traduzioni 1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dispone i trasferimenti tra istituti di diversi provveditorati ovvero quelli ad esso riservati dalla normativa vigente. I trasferimenti tra istituti dello stesso provveditorato sono disposti dal provveditore regionale. I trasferimenti degli imputati per motivi diversi da quelli di giustizia sono disposti previo nulla osta della autorita' giudiziaria che procede. 2. Quando, sussistendo gravi e comprovati motivi di sicurezza, occorre trasferire gli imputati, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dopo aver chiesto il nulla osta all'autorita' giudiziaria che procede precisandone i motivi, la durata e la sede di destinazione, puo' dare anticipata esecuzione al trasferimento, che, comunque, deve essere convalidato dall'autorita' giudiziaria procedente. 3. I trasferimenti o le traduzioni per la comparizione degli imputati alle udienze dibattimentali sono richiesti dall'autorita' giudiziaria alle direzioni degli istituti, che vi provvedono senza indugio, informandone il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. La stessa disposizione si applica ai trasferimenti e alle traduzioni per la comparizione davanti ai tribunali di sorveglianza. 4. La direzione dell'istituto comunica senza indugio al magistrato di sorveglianza ogni trasferimento definitivo di un detenuto o internato. 5. I trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia penale diversi da quelli indicati dal comma 3 ed i trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia civile sono consentiti solo quando, a giudizio dell'autorita' giudiziaria competente, gravi motivi rendono inopportuno il compimento dell'attivita' da espletare nel luogo dove il detenuto e' ristretto. 6. Soddisfatte le esigenze giudiziarie, il soggetto viene restituito all'istituto di provenienza. 7. Nei casi di assoluta urgenza, determinata da motivi di salute, il direttore provvede direttamente al trasferimento, informandone immediatamente l'autorita' competente. 8. Il trasferimento dei condannati o degli internati e' comunicato all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione. 9. L'assegnazione prevista dal secondo comma dell'articolo 28 e' disposta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.