Art. 85.
Autorita' che dispongono i trarferimenti tra istituti o le traduzioni
  1.  Il  Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria dispone i
trasferimenti tra istituti di diversi provveditorati ovvero quelli ad
esso  riservati dalla normativa vigente. I trasferimenti tra istituti
dello stesso provveditorato sono disposti dal provveditore regionale.
I  trasferimenti  degli  imputati  per  motivi  diversi  da quelli di
giustizia sono disposti previo nulla osta della autorita' giudiziaria
che procede.
  2.  Quando,  sussistendo  gravi  e  comprovati motivi di sicurezza,
occorre trasferire gli imputati, il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria,   dopo   aver  chiesto  il  nulla  osta  all'autorita'
giudiziaria che procede precisandone i motivi, la durata e la sede di
destinazione,  puo' dare anticipata esecuzione al trasferimento, che,
comunque,   deve   essere   convalidato   dall'autorita'  giudiziaria
procedente.
  3.  I  trasferimenti  o  le  traduzioni  per  la comparizione degli
imputati  alle  udienze  dibattimentali sono richiesti dall'autorita'
giudiziaria  alle  direzioni  degli istituti, che vi provvedono senza
indugio,    informandone    il    Dipartimento   dell'amministrazione
penitenziaria.  La  stessa disposizione si applica ai trasferimenti e
alle   traduzioni   per  la  comparizione  davanti  ai  tribunali  di
sorveglianza.
  4.  La direzione dell'istituto comunica senza indugio al magistrato
di  sorveglianza  ogni  trasferimento  definitivo  di  un  detenuto o
internato.
  5.  I  trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia penale
diversi  da  quelli  indicati  dal  comma  3  ed i trasferimenti o le
traduzioni  per  motivi  di  giustizia  civile  sono  consentiti solo
quando,  a  giudizio  dell'autorita'  giudiziaria  competente,  gravi
motivi  rendono inopportuno il compimento dell'attivita' da espletare
nel luogo dove il detenuto e' ristretto.
  6.   Soddisfatte   le   esigenze  giudiziarie,  il  soggetto  viene
restituito all'istituto di provenienza.
  7.  Nei  casi di assoluta urgenza, determinata da motivi di salute,
il  direttore  provvede  direttamente  al trasferimento, informandone
immediatamente l'autorita' competente.
  8.  Il trasferimento dei condannati o degli internati e' comunicato
all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione.
  9.  L'assegnazione  prevista  dal secondo comma dell'articolo 28 e'
disposta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.