Art. 88.
                     Trattamento del dimittendo
  1.  Nel  periodo che precede la dimissione, possibilmente a partire
da sei mesi prima di essa, il condannato e l'internato beneficiano di
un particolare programma di trattamento, orientato alla soluzione dei
problemi  specifici  connessi  alle  condizioni di vita familiare, di
lavoro  e  di  ambiente  a  cui dovranno andare incontro. A tal fine,
particolare  cura e' dedicata a discutere con loro le varie questioni
che  si prospettano e ad esaminare le possibilita' che si offrono per
il  loro superamento anche trasferendo gli interessati, a domanda, in
un  istituto  prossimo  al  luogo  di residenza, salvo che non ostino
motivate ragioni contrarie.
  2.  Per  la  definizione e la esecuzione del suddetto programma, la
direzione  richiede la collaborazione del centro di servizio sociale,
dei servizi territoriali competenti e del volontariato.