Art. 88.
Trattamento del dimittendo
1. Nel periodo che precede la dimissione, possibilmente a partire
da sei mesi prima di essa, il condannato e l'internato beneficiano di
un particolare programma di trattamento, orientato alla soluzione dei
problemi specifici connessi alle condizioni di vita familiare, di
lavoro e di ambiente a cui dovranno andare incontro. A tal fine,
particolare cura e' dedicata a discutere con loro le varie questioni
che si prospettano e ad esaminare le possibilita' che si offrono per
il loro superamento anche trasferendo gli interessati, a domanda, in
un istituto prossimo al luogo di residenza, salvo che non ostino
motivate ragioni contrarie.
2. Per la definizione e la esecuzione del suddetto programma, la
direzione richiede la collaborazione del centro di servizio sociale,
dei servizi territoriali competenti e del volontariato.