Art. 89.
                             Dimissione
  1.  La dimissione dei detenuti e degli internati si attua su ordine
scritto della competente autorita' giudiziaria.
  2.  La dimissione dei condannati che hanno espiato la pena ha luogo
nel giorno indicato nel provvedimento, e, quando possibile, nelle ore
antimeridiane.
  3.  La  dimissione  degli  altri  detenuti  e  degli  internati  e'
effettuata non appena la direzione riceve il relativo provvedimento.
  4.  Quando  all'esito della pena deve seguire a misura di sicurezza
detentiva  di  cui sia stata disposta la esecuzione ai sensi articolo
679  del  codice  di  procedura penale, o viceversa, non si da' corso
alla dimissione e si procede, secondo le norme indicate dall'articolo
30, alla nuova assegnazione.
  5. Il centro di servizio sociale, i servizi territoriali competenti
e  il  volontariato,  di  intesa  fra loro, si adoperano per prendere
contatto   con  il  nucleo  familiare  presso  cui  il  condannato  o
l'internato andra' a stabilirsi, ai fini degli opportuni interventi.
  6.  I  dimessi  che,  a  causa  di  gravi  infermita'  fisiche o di
infermita'  o minorazioni psichiche, abbisognano di ricovero in luogo
di  cura,  sono  trasferiti  alla piu' vicina appropriata istituzione
ospedaliera.
  7.  In  caso  di  intrasportabilita',  attestata  dal sanitario, la
dimissione puo' essere sospesa e l'infermo rimane nell'istituto dove,
compatibilmente  con le esigenze di organizzazione generali, gli sono
evitate le limitazioni del regime penitenziario.
  8.  Della  sospensione  e'  data immediata comunicazione, quando si
tratta  di  imputato, all'autorita' giudiziaria competente; quando si
tratta di condannato o di internato, al magistrato di sorveglianza e,
in ogni caso, al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
  9.  Se  il  dimesso  non  e' in grado di provvedere per suo conto a
raggiungere  il luogo della sua residenza, il direttore lo munisce, a
richiesta,  dei  necessari  titoli di viaggio; se trattasi di persona
residente  all'estero,  vengono forniti i titoli di viaggio necessari
per raggiungere il consolato del paese nel quale e' residente.
  10.  All'atto  della  dimissione  vengono consegnati al soggetto il
peculio e gli oggetti di sua proprieta'.
  11.  Il peculio e gli oggetti che non siano stati comunque ritirati
dal  dimesso  sono  trattenuti  dalla  direzione  dell'istituto,  che
provvede, previe opportune ricerche, alla restituzione nel tempo piu'
breve possibile.
  12.  Trascorso  un anno dalla dimissione senza che sia possibile la
restituzione, gli oggetti vengono venduti a cura della direzione e il
ricavato,  unitamente all'eventuale peculio, viene versato alla Cassa
delle  ammende  che  trattiene  la  somma  in deposito, ai fini della
restituzione all'interessato.
 
          Nota all'art. 89:
              - Il testo dell'art. 679 del codice di procedura penale
          e' il seguente:
              "Art. 679 (Misure di sicurezza). - 1. Quando una misura
          di  sicurezza  diversa  dalla  confisca e' stata, fuori dei
          casi  previsti dall'art. 312, ordinata con sentenza, o deve
          essere   ordinata   successivamente,   il   magistrato   di
          sorveglianza,  su  richiesta  del  pubblico  ministero o di
          ufficio,  accerta  se  l'interessato e' persona socialmente
          pericolosa  e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa,
          ove    occorra,   la   dichiarazione   di   abitualita'   o
          professionalita' nel reato. Provvede altresi', su richiesta
          del pubblico ministero, dell'interessato, del suo difensore
          o  di  ufficio  su  ogni  questione  relativa nonche' sulla
          revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere.
              2. Il  magistrato  di  sorveglianza  sovraintende  alla
          esecuzione delle misure di sicurezza personale".