Art. 90.
                  Provvedimenti in caso di evasione
  1.  In  caso  di  evasione  di  un  detenuto  o di un internato, la
direzione  ne da' immediata notizia alle locali autorita' di polizia,
alla  procura  della  Repubblica,  al magistrato di sorveglianza e al
Dipartimento    dell'amministrazione    penitenziaria,   provvedendo,
contemporaneamente,  ad attuare, a mezzo del personale dipendente, le
prime ricerche.
  2.  I  beni  dell'evaso,  che  non  sia  stato  catturato,  vengono
trattenuti  per  un  anno,  e  successivamente,  venduti a cura della
direzione.  Il ricavato entra a far parte di un fondo sul quale viene
versato  anche  l'eventuale  peculio.  Il  fondo e' depositato a cura
della direzione presso la Cassa depositi e prestiti.
  3. All'atto del rientro dell'evaso in istituto, la direzione che ha
effettuato  il  deposito  ne  dispone  lo  svincolo  e ne richiede la
restituzione. La somma restituita entra a far parte del peculio.
  4. Nel caso in cui il soggetto deceda durante lo stato di evasione,
la direzione dell'istituto, a richiesta degli eredi o di altri aventi
diritto  che  abbiano provato tale loro qualita' ai sensi del comma 4
dell'articolo  92,  autorizza  la Cassa depositi e prestiti a versare
direttamente  agli aventi diritto la somma depositata secondo le loro
spettanze.