Art. 90. Provvedimenti in caso di evasione 1. In caso di evasione di un detenuto o di un internato, la direzione ne da' immediata notizia alle locali autorita' di polizia, alla procura della Repubblica, al magistrato di sorveglianza e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, provvedendo, contemporaneamente, ad attuare, a mezzo del personale dipendente, le prime ricerche. 2. I beni dell'evaso, che non sia stato catturato, vengono trattenuti per un anno, e successivamente, venduti a cura della direzione. Il ricavato entra a far parte di un fondo sul quale viene versato anche l'eventuale peculio. Il fondo e' depositato a cura della direzione presso la Cassa depositi e prestiti. 3. All'atto del rientro dell'evaso in istituto, la direzione che ha effettuato il deposito ne dispone lo svincolo e ne richiede la restituzione. La somma restituita entra a far parte del peculio. 4. Nel caso in cui il soggetto deceda durante lo stato di evasione, la direzione dell'istituto, a richiesta degli eredi o di altri aventi diritto che abbiano provato tale loro qualita' ai sensi del comma 4 dell'articolo 92, autorizza la Cassa depositi e prestiti a versare direttamente agli aventi diritto la somma depositata secondo le loro spettanze.