Art. 91. Indicazioni negli atti dello stato civile 1. Negli atti dello stato civile previsti dal primo comma dell'articolo 44 della legge, devono essere indicati la strada e il numero civico dell'istituto ove il fatto si e' verificato, omettendo ogni altro riferimento.
Nota all'articolo 91: - Il testo dell'art. 44 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "Art. 44 (Nascite, matrimoni, decessi). - Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenute in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione l'istituto. La direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di un internato all'autorita' giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e al Ministero della giustizia. La salma e' messa immediatamente a disposizione dei congiunti".