Art. 91.
              Indicazioni negli atti dello stato civile
  1.   Negli  atti  dello  stato  civile  previsti  dal  primo  comma
dell'articolo  44  della legge, devono essere indicati la strada e il
numero  civico dell'istituto ove il fatto si e' verificato, omettendo
ogni altro riferimento.
 
          Nota all'articolo 91:
              - Il  testo  dell'art.  44 della citata legge 26 luglio
          1975, n. 354, e' il seguente:
              "Art. 44 (Nascite, matrimoni, decessi). - Negli atti di
          stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite
          e  morti  avvenute in istituti di prevenzione e di pena non
          si fa menzione l'istituto.
              La  direzione dell'istituto deve dare immediata notizia
          del  decesso di un detenuto o di un internato all'autorita'
          giudiziaria   del  luogo,  a  quella  da  cui  il  soggetto
          dipendeva e al Ministero della giustizia.
              La  salma  e'  messa  immediatamente a disposizione dei
          congiunti".