Art. 93.
                  Intervento delle Forze di polizia
  1.  Qualora  si verifichino disordini collettivi con manifestazioni
di  violenza  o  tali  da  far  ritenere  che  possano  degenerare in
manifestazioni  di  violenza, il direttore dell'istituto, che non sia
in   grado   di   intervenire   efficacemente   con  il  personale  a
disposizione,  richiede  al  prefetto  l'intervento  delle  Forze  di
polizia  e  delle altre Forze eventualmente poste a sua disposizione,
ai  sensi  dell'articolo  13  della  legge  1o  aprile  1981, n. 121,
informandone   immediatamente   il  magistrato  di  sorveglianza,  il
provveditore    regionale,   il   Dipartimento   dell'amministrazione
penitenziaria.
 
          Nota all'art. 93:
              - Il  testo  vigente dell'art. 13 della citata legge 1o
          aprile 1981, n. 121, e' il seguente:
              "Art.   13   (Prefetto). - Il   prefetto  e'  autorita'
          provinciale di pubblica sicurezza.
              Il  prefetto ha la responsabilita' generale dell'ordine
          e  della  sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende
          all'attuazione delle direttive emanate in materia.
              Assicura   unita'  di  indirizzo  e  coordinamento  dei
          compiti  e  delle  attivita'  degli  ufficiali ed agenti di
          pubblica  sicurezza  nella provincia, promuovendo le misure
          occorrenti.
              A  tali  fini  il  prefetto deve essere tempestivamente
          informato   dal   questore  e  dai  comandanti  provinciali
          dell'Arma  dei  carabinieri  e  della Guardia di finanza su
          quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza
          pubblica nella provincia.
              Il  prefetto dispone della forza pubblica e delle altre
          forze  eventualmente  poste a sua disposizione in base alle
          leggi vigenti e ne coordina le attivita'.
              Il   prefetto   trasmette   al   Ministro  dell'interno
          relazioni   sull'attivita'   delle   forze  di  polizia  in
          riferimento ai compiti di cui al presente articolo.
              Il  prefetto tiene informato il commissario del Governo
          della  regione  sui provvedimenti che adotta nell'esercizio
          dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge".