Art. 93. Intervento delle Forze di polizia 1. Qualora si verifichino disordini collettivi con manifestazioni di violenza o tali da far ritenere che possano degenerare in manifestazioni di violenza, il direttore dell'istituto, che non sia in grado di intervenire efficacemente con il personale a disposizione, richiede al prefetto l'intervento delle Forze di polizia e delle altre Forze eventualmente poste a sua disposizione, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1o aprile 1981, n. 121, informandone immediatamente il magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Nota all'art. 93: - Il testo vigente dell'art. 13 della citata legge 1o aprile 1981, n. 121, e' il seguente: "Art. 13 (Prefetto). - Il prefetto e' autorita' provinciale di pubblica sicurezza. Il prefetto ha la responsabilita' generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all'attuazione delle direttive emanate in materia. Assicura unita' di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attivita' degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti. A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia. Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attivita'. Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni sull'attivita' delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo. Il prefetto tiene informato il commissario del Governo della regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge".