Articolo 19
Funzioni
1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse
provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero
territorio provinciale nei seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e
prevenzione delle calamita';
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilita' e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello
provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi
delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti
dalla legislazione statale e regionale;
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed
artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia
scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa
agli enti locali.
2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di
programmi da essa proposti promuove e coordina attivita', nonche'
realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore
economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello
sociale, culturale e sportivo.
3. La gestione di tali attivita' ed opere avviene attraverso le forme
previste dal presente testo unico per la gestione dei servizi
pubblici locali.