Articolo 20
                      Compiti di programmazione

1. La provincia:

a) raccoglie  e  coordina  le  proposte  avanzate dai comuni, ai fini
   della  programmazione  economica, territoriale ed ambientale della
   regione;
b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e
   degli  altri  programmi  e  piani  regionali secondo norme dettate
   dalla legge regionale;
c) formula  e adotta con riferimento alle previsioni e agli obiettivi
   del  programma  regionale di sviluppo propri programmi pluriennali
   sia   di   carattere   generale   che  settoriale  e  promuove  il
   coordinamento dell'attivita' programmatoria dei comuni.

2.  La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed
in   attuazione   della   legislazione  e  dei  programmi  regionali,
predispone  ed  adotta  il  piano  territoriale  di coordinamento che
determina  gli  indirizzi  generali  di  assetto del territorio e, in
particolare, indica:

a) le   diverse   destinazioni   del  territorio  in  relazione  alla
   prevalente vocazione delle sue parti;
b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle
   principali linee di comunicazione;
c) le  linee  di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica
   ed  idraulico-forestale  ed  in  genere  per il consolidamento del
   suolo e la regimazione delle acque;
d) le  aree  nelle  quali  sia  opportuno  istituire parchi o riserve
   naturali.

3.  I  programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento
sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformita' agli
indirizzi    regionali   della   programmazione   socio-economica   e
territoriale.

4.  La  legge  regionale  detta le procedure di approvazione, nonche'
norme  che  assicurino  il  concorso  dei  comuni alla formazione dei
programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.

5.  Ai  fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di
pianificazione  territoriale  predisposti  dai  comuni,  la provincia
esercita  le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni
caso,  il  compito  di accertare la compatibilita' di detti strumenti
con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

6.  Gli  enti  e  le  amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle
rispettive   competenze,  si  conformano  ai  piani  territoriali  di
coordinamento  delle  province  e  tengono  conto  dei loro programmi
pluriennali.