Articolo 21
Circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali
1. La provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarita' del
territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalita' dei
servizi, puo' disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio
territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici,
i servizi e la partecipazione dei cittadini.
2. Nel rispetto della disciplina regionale, in materia di
circondario, lo statuto della provincia puo' demandare ad un apposito
regolamento l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario,
con funzioni consultive, propositive e di coordinamento, e la
previsione della nomina di un presidente del circondario indicato a
maggioranza assoluta dall'assemblea dei sindaci e componente del
consiglio comunale di uno dei comuni appartenenti al circondario. Il
presidente ha funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento.
Al presidente del circondario si applicano le disposizioni relative
allo status del presidente del consiglio di comune con popolazione
pari a quella ricompresa nel circondario.
3. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione
di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui
all'articolo 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti
criteri ed indirizzi:
a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro
la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali,
economici e culturali della popolazione residente;
b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per
ampiezza, entita' demografica, nonche' per le attivita' produttive
esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello
sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e
culturale del territorio provinciale e regionale;
c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola
provincia;
d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della
Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei
comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la
maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con
delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle
modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000
abitanti;
f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente
l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello
Stato e degli altri enti pubblici;
g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in
proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti,
personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie
adeguati.
4. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione le
regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa
dei comuni di cui alla lettera d) del comma 3.