Art. 20.
            Comandante generale dell'Arma dei carabinieri
  1. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:
    a) e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa
deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro
della difesa, sentito il Capo di Stato Maggiore della Difesa;
    b) dipende dal Capo di Stato Maggiore della Difesa;
    c)  ha  rango  gerarchico  sovraordinato  ai  generali  di  corpo
d'armata dell'Arma dei carabinieri;
    d)  fa  parte  come  membro  ordinario  con  diritto  di voto del
Consiglio superiore delle forze armate, nonche' degli altri organismi
di cui e' componente ai sensi delle disposizioni vigenti.