Art. 20. Comandante generale dell'Arma dei carabinieri 1. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri: a) e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato Maggiore della Difesa; b) dipende dal Capo di Stato Maggiore della Difesa; c) ha rango gerarchico sovraordinato ai generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri; d) fa parte come membro ordinario con diritto di voto del Consiglio superiore delle forze armate, nonche' degli altri organismi di cui e' componente ai sensi delle disposizioni vigenti.