Art. 21. Attribuzioni del generale in campo operativo, addestrativo e tecnico logistico 1. Il Comandante generale: a) sulla base delle direttive del Capo di Stato Maggiore della Difesa: 1) formula le proposte di competenza per la pianificazione operativa; 2) e' organo centrale di sicurezza dell'Arma dei carabinieri; 3) determina, relativamente all'Arma dei carabinieri, le modalita' attuative della mobilitazione e l'entita' delle relative scorte; 4) concorda con la Direzione Generale competente la designazione del personale civile, ferme restando le attribuzioni del Segretario Generale della Difesa; 5) assicura, per l'esecuzione di operazioni ed esercitazioni, nazionali e multinazionali, la disponibilita' quantitativa e qualitativa delle forze stabilite dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, individuando i relativi reparti; in tale quadro, definisce l'attivita' addestrativa ed esercita, anche avvalendosi dei comandi dipendenti, le funzioni, se delegate, di comando operativo per le operazioni e le esercitazioni dell'Arma dei carabinieri; 6) e' responsabile dell'organizzazione e dell'approntamento delle unita' e dei reparti dell'Arma anche per l'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali; 7) dispone il concorso dell'Arma dei carabinieri alla difesa integrata del territorio nazionale; 8) promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso altre scuole delle amministrazioni statali, nonche' presso soggetti pubblici e privati, e di periodi di studio presso amministrazioni ed istituzioni dei Paesi dell'Unione europea ed organizzazioni internazionali; b) determina, fermo restando quanto disposto dall'articolo 18, l'ordinamento, le circoscrizioni territoriali, gli organici e le modalita' di funzionamento dei comandi, reparti, unita', istituti ed enti vari, emanando le relative disposizioni nei settori di attivita' tecnicooperativa; c) determina l'istituzione o la soppressione di posti fissi o stazioni temporanee; d) approva i programmi ed impartisce le disposizioni riguardanti l'addestramento ed il perfezionamento della preparazione professionale del personale dell'Arma; e) approva le pubblicazioni dell'Arma dei carabinieri; f) nel settore tecnico-logistico, determina: 1) le politiche di impiego, di gestione e di mantenimento del parco; 2) le dotazioni e le scorte; 3) la regolamentazione tecnica; g) nel settore tecnico-logistico, sentito, su iniziativa del Capo di Stato Maggiore della difesa, il Comitato dei Capi di Stato Maggiore delle Forze armate, determina: 1) le linee di pianificazione e programmazione tecnica; 2) i programmi, le ricerche, gli studi e le sperimentazioni; 3) l'adozione di nuovi materiali specifici per le esigenze dell'Arma.