Art. 21.
            Attribuzioni del generale in campo operativo,
                  addestrativo e tecnico logistico
  1. Il Comandante generale:
    a)  sulla  base  delle direttive del Capo di Stato Maggiore della
Difesa:
      1)  formula  le  proposte  di  competenza per la pianificazione
operativa;
      2) e' organo centrale di sicurezza dell'Arma dei carabinieri;
      3)   determina,  relativamente  all'Arma  dei  carabinieri,  le
modalita'  attuative  della  mobilitazione e l'entita' delle relative
scorte;
      4)   concorda   con   la   Direzione   Generale  competente  la
designazione del personale civile, ferme restando le attribuzioni del
Segretario Generale della Difesa;
      5)  assicura,  per l'esecuzione di operazioni ed esercitazioni,
nazionali   e   multinazionali,   la  disponibilita'  quantitativa  e
qualitativa  delle  forze  stabilite dal Capo di Stato Maggiore della
Difesa,  individuando  i  relativi reparti; in tale quadro, definisce
l'attivita'  addestrativa  ed esercita, anche avvalendosi dei comandi
dipendenti,  le  funzioni,  se  delegate, di comando operativo per le
operazioni e le esercitazioni dell'Arma dei carabinieri;
      6)  e'  responsabile  dell'organizzazione  e dell'approntamento
delle  unita'  e dei reparti dell'Arma anche per l'assolvimento degli
impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;
      7)  dispone  il  concorso dell'Arma dei carabinieri alla difesa
integrata del territorio nazionale;
      8)  promuove  lo  svolgimento  di percorsi di formazione presso
altre  scuole  delle amministrazioni statali, nonche' presso soggetti
pubblici  e privati, e di periodi di studio presso amministrazioni ed
istituzioni   dei   Paesi   dell'Unione   europea  ed  organizzazioni
internazionali;
    b)  determina,  fermo  restando quanto disposto dall'articolo 18,
l'ordinamento,  le  circoscrizioni  territoriali,  gli  organici e le
modalita'  di funzionamento dei comandi, reparti, unita', istituti ed
enti vari, emanando le relative disposizioni nei settori di attivita'
tecnicooperativa;
    c)  determina  l'istituzione  o  la soppressione di posti fissi o
stazioni temporanee;
    d)  approva i programmi ed impartisce le disposizioni riguardanti
l'addestramento    ed    il    perfezionamento   della   preparazione
professionale del personale dell'Arma;
    e) approva le pubblicazioni dell'Arma dei carabinieri;
    f) nel settore tecnico-logistico, determina:
      1)  le  politiche di impiego, di gestione e di mantenimento del
parco;
      2) le dotazioni e le scorte;
      3) la regolamentazione tecnica;
    g) nel settore tecnico-logistico, sentito, su iniziativa del Capo
di  Stato  Maggiore  della  difesa,  il  Comitato  dei  Capi di Stato
Maggiore delle Forze armate, determina:
      1) le linee di pianificazione e programmazione tecnica;
      2) i programmi, le ricerche, gli studi e le sperimentazioni;
      3)  l'adozione  di  nuovi  materiali  specifici per le esigenze
dell'Arma.