Art. 22. Attribuzioni del Comandante generale in materia di reclutamento, stato, avanzamento e impiego 1. Il Comandante generale: a) propone al Capo di Stato Maggiore della Difesa le destinazioni dei generali di corpo d'armata e, per le esigenze in ambito difesa: 1) i generali di grado non inferiore a generale di divisione da destinare agli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera s), numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1999, n. 556; 2) gli ufficiali da destinare all'impiego in ambito internazionale, in incarichi interforze ed in altri dicasteri; b) determina le destinazioni degli ufficiali dipendenti, previo nulla osta del Ministro dell'interno per quelli trasferiti da o per l'organizzazione territoriale e gli organismi interforze di polizia, dandone preventiva comunicazione al Capo di Stato Maggiore della Difesa per i generali di divisione e di brigata; c) e' presidente della commissione superiore e vice presidente della commissione di vertice per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri; d) indica al Capo di Stato Maggiore della Difesa gli ufficiali generali da proporre al Ministro della difesa quali componenti delle commissioni di vertice e superiore d'avanzamento; e) propone al Ministro della difesa gli ufficiali da designare quali componenti della commissione ordinaria d'avanzamento; f) e' presidente della commissione per l'espressione del parere sulla concessione delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri; g) puo' ordinare direttamente l'inchiesta formale nei confronti del personale dipendente; h) designa i componenti del consiglio di disciplina per il personale nei cui confronti abbia ordinato l'inchiesta di cui alla lettera g). 2. Restano ferme le altre competenze ed attribuzioni del Comandante generale in materia di impiego, reclutamento, stato, avanzamento e disciplina del personale, ai sensi delle disposizioni in vigore.
Nota all'art. 22: - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante "Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2000 - serie generale; si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera s), numero 4): "Art. 2 (Attribuzioni in campo nazionale). - 1. Il Capo di Stato maggiore della difesa: a) - r) (Omissis); s) emana direttive concernenti l'impiego del personale militare in ambito interforze, internazionale e presso altri dicasteri e stabilisce i criteri generali concernenti l'impiego del personale militare e civile in ambito Forza armata. In particolare: 1) - 3) (Omissis); 4) propone al Ministro della difesa: d'intesa con il Segretario generale della difesa e sentiti i Capi di Stato magiore di Forza armata, gli ufficiali generali e ammiragli di grado non inferiore a maggiore generale e gradi corrispondenti da destinare agli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale;". Nota all'art. 23. - La legge 20 febbraio 1981, n. 30, recante "Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1981, n. 55; si riporta il testo dell'art. 1: "Art. 1 (Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito). - Alle dipendenze di ciascuno dei sottonotati comandi e' istituita una direzione di amministrazione con competenza territoriale sugli enti dislocati nella circoscrizione dei comandi medesimi: 1) Comando generale dell'Arma dei carabinieri, con sede a Roma e competenza territoriale nazionale per gli enti dipendenti dal medesimo Comando generale; 2) Comando regione militare nord-ovest con sede a Torino: comando regione militare nord-est, con sede a Padova: Comando regione militare tosco-emiliana con sede a Firenze: Comando regione militare centrale, con sede a Roma; Comando regione militare meridionale, con sede a Napoli; Comando regione militare della Sicilia, con sede a Palermo. In Sardegna, per la quale le attribuzioni dei comandanti di regione militare sono devolute al comandante militare della Sardegna, e istituita, con sede a Cagliari, una direzione di amministrazione con competenza territoriale sugli enti dislocati nella circoscrizione dello stesso comando".