Art. 23. Attribuzioni del Comandante generale in campo finanziario e amministrativo 1. Il Comandante generale, ai sensi della legislazione vigente: a) svolge le funzioni di capo ente programmatore, di Direttore generale titolare di centro di responsabilita' amministrativa e, ai fini del decentramento amministrativo, di comandante militare territoriale sull'intero territorio nazionale; b) propone, quale capo di ente programmatore, al Capo di Stato Maggiore della Difesa, l'allocazione degli stanziamenti sui capitoli di bilancio dell'Arma dei carabinieri e ne detiene l'impiego operativo; c) provvede, quale Direttore generale titolare di centro di responsabilita' amministrativa, nell'ambito delle risorse assegnate dal Ministro della difesa, all'Amministrazione dei capitoli di bilancio dell'Arma dei Carabinieri: 1) esercitando i poteri di spesa e le connesse funzioni in materia contrattuale e di gestione amministrativo-contabile; 2) definendo i limiti di valore delle spese che gli Ufficiali di livello dirigenziale sottordinati possono impegnare; 3) si avvale, quale comandante militare territoriale per gli enti dipendenti dal Comando generale, della direzione di amministrazione istituita ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 febbraio 1981, n. 30.