Art. 23.
Attribuzioni   del   Comandante   generale  in  campo  finanziario  e
                           amministrativo

   1. Il Comandante generale, ai sensi della legislazione vigente:
    a)  svolge  le  funzioni di capo ente programmatore, di Direttore
generale  titolare  di centro di responsabilita' amministrativa e, ai
fini   del   decentramento  amministrativo,  di  comandante  militare
territoriale sull'intero territorio nazionale;
    b)  propone,  quale  capo di ente programmatore, al Capo di Stato
Maggiore  della Difesa, l'allocazione degli stanziamenti sui capitoli
di   bilancio  dell'Arma  dei  carabinieri  e  ne  detiene  l'impiego
operativo;
    c)  provvede,  quale  Direttore  generale  titolare  di centro di
responsabilita'  amministrativa,  nell'ambito delle risorse assegnate
dal  Ministro  della  difesa,  all'Amministrazione  dei  capitoli  di
bilancio dell'Arma dei Carabinieri:
      1)  esercitando  i  poteri  di  spesa e le connesse funzioni in
materia contrattuale e di gestione amministrativo-contabile;
      2)  definendo  i limiti di valore delle spese che gli Ufficiali
di livello dirigenziale sottordinati possono impegnare;
      3)  si  avvale,  quale comandante militare territoriale per gli
enti   dipendenti   dal   Comando   generale,   della   direzione  di
amministrazione  istituita  ai  sensi  dell'articolo 1 della legge 20
febbraio 1981, n. 30.