Art. 24.
    Attribuzioni del Comandante generale in campo internazionale
  1. Il Comandante generale dell'Arma provvede, su delega del Capo di
Stato  Maggiore  della  Difesa  ed  in conformita' agli indirizzi del
Ministro  della  difesa, informandone, salvo il caso in cui si tratti
di   materie   esclusivamente   militari,   previamente  il  Ministro
dell'interno, alla predisposizione ed alla gestione dei protocolli di
intesa  e  degli  accordi  tecnici  internazionali  finalizzati  allo
scambio  di  esperienze  con paritetici organismi esteri, nei settori
organizzativo,   addestrativo,  tecnico-scientifico  e  logistico  di
specifico interesse dell'Arma dei carabinieri.