Art. 25.
                      Vice comandante generale
  1. Il Vice comandante generale:
    a)  e'  il  generale  di  corpo  d'armata  in servizio permanente
effettivo  piu'  anziano  in  ruolo  e viene nominato con decreto del
Presidente  della  Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della difesa. Il decreto di nomina
e'  predisposto dal Comandante generale e trasmesso dal Capo di Stato
Maggiore della Difesa;
    b)  rimane in carica con mandato della durata massima di un anno,
salvo  che  nel  frattempo  non debba cessare dal servizio permanente
effettivo per limiti di eta' o per altra causa prevista dalla legge;
    c)  e' gerarchicamente preminente rispetto agli altri generali di
corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri.
  2. Il Ministro della difesa ha facolta' di escludere il generale di
corpo  d'armata  piu'  anziano  e proporre la nomina di quello che lo
segue in ordine di anzianita'.
  3. Il vice comandante generale:
    a)  esercita  le  funzioni  vicarie  in  caso  di  assenza  o  di
impedimento  del  Comandante  generale  e  lo  coadiuva assolvendo le
funzioni ed i compiti delegati;
    b) su delega del Comandante generale effettua ispezioni agli alti
comandi dell'Arma;
    c)  e'  membro  ordinario  con  diritto  di  voto  del  Consiglio
superiore delle Forze armate;
    d)   presiede  la  commissione  ordinaria  di  avanzamento  degli
ufficiali dei carabinieri.