Art. 26.
                     Generali di corpo d'armata
  1. Gli ufficiali con grado di generale di corpo d'armata:
    a)  esercitano  le  competenze  loro  attribuite  dalla normativa
vigente  e  dall'ordinamento  militare,  nonche' quelle demandate dal
Comandante   generale.   In  tale  ambito  adottano  gli  atti  ed  i
provvedimenti   amministrativi  di  pertinenza  e  sono  responsabili
dell'attivita' amministrativa della gestione e dei relativi risultati
anche  in  relazione  ai  poteri  di  spesa  delegati  dal Comandante
generale nel quadro delle programmazioni a bilancio;
    b)   svolgono   funzioni   di  comando,  di  alta  direzione,  di
coordinamento  e  di  controllo  dei reparti alle loro dipendenze con
particolare  riguardo  a  quelli  retti  da ufficiali con il grado di
generale  e  colonnello,  verificando  che le attivita' istituzionali
siano    costantemente   orientate   ad   efficacia   efficienza   ed
economicita';
    c)  vigilano  mediante  attivita' ispettiva sull'attuazione delle
direttive  generali  impartite dal Comandante generale. Nel quadro di
dette   direttive   stabiliscono   i  criteri  e  gli  indirizzi  per
l'esercizio  delle  funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro
dipendenze  ed  attribuiscono  ai  Comandanti dipendenti con il grado
fino   a  colonnello  la  responsabilita'  di  specifici  progetti  e
gestioni;
    d)   possono  disporre  l'inchiesta  formale  nei  confronti  del
personale    dipendente    appartenente    ai   ruoli   ispettori   e
sovrintendenti;
    e)  designano i componenti della commissione di disciplina per il
personale  dei  ruoli  ispettori  e  sovrintendenti nei cui confronti
abbiano disposto l'inchiesta di cui alla lettera d).