Art. 27 Altri ufficiali 1. Gli Ufficiali con i gradi di Generale di Divisione, Generale di Brigata e Colonnello, esercitano le competenze loro attribuite dalla legislazione vigente, dall'ordinamento militare nonche' quelle stabilite dal Comandante generale: a) svolgono funzioni di comando, di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle loro dipendenze, con particolare riguardo a quelli retti da Ufficiali; b) adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi di pertinenza e sono responsabili dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, anche in relazione ai poteri di spesa delegati dal Comandante Generale nel quadro delle programmazioni a bilancio; c) nell'esercizio delle loro funzioni applicano i criteri e gli indirizzi stabiliti dai superiori gerarchici con il grado di generale di Corpo d'armata e sono responsabili dei progetti e delle gestioni loro attribuite. 2. Gli ufficiali non dirigenti hanno le attribuzioni determinate dal Comandante generale secondo le norme vigenti. Nel quadro delle competenze stabilite per il proprio livello gerarchico e la propria posizione di impiego: a) esercitano compiti di comando, di direzione, di' indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unita' ordinamentali poste alle loro dipendenze; b) al fine di assicurare la funzionalita' del servizio per il conseguimento degli obiettivi istituzionali, provvedono alla gestione ed all'impiego delle risorse assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicita'; c) nell'ambito del Comando generale degli uffici o articolazione ordinative rette da Generale o Colonnello, assumono la responsabilita' di settori funzionali e svolgono compiti di studio e di diretta collaborazione con i rispettivi superiori gerarchici; d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti; e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico.