Art. 27
                           Altri ufficiali

  1.  Gli Ufficiali con i gradi di Generale di Divisione, Generale di
Brigata  e Colonnello, esercitano le competenze loro attribuite dalla
legislazione   vigente,   dall'ordinamento  militare  nonche'  quelle
stabilite dal Comandante generale:
a) svolgono  funzioni di comando, di direzione, di coordinamento e di
   controllo  dei  reparti  alle  loro  dipendenze,  con  particolare
   riguardo a quelli retti da Ufficiali;
b) adottano  gli atti ed i provvedimenti amministrativi di pertinenza
   e  sono responsabili dell'attivita' amministrativa, della gestione
   e  dei  relativi  risultati, anche in relazione ai poteri di spesa
   delegati dal Comandante Generale nel quadro delle programmazioni a
   bilancio;
c) nell'esercizio  delle  loro  funzioni  applicano  i  criteri e gli
   indirizzi  stabiliti  dai  superiori  gerarchici  con  il grado di
   generale  di  Corpo  d'armata  e  sono responsabili dei progetti e
   delle gestioni loro attribuite.
  2.  Gli  ufficiali  non dirigenti hanno le attribuzioni determinate
dal  Comandante  generale  secondo le norme vigenti. Nel quadro delle
competenze  stabilite  per il proprio livello gerarchico e la propria
posizione di impiego:
a) esercitano  compiti  di  comando,  di direzione, di' indirizzo, di
   coordinamento e di controllo delle unita' ordinamentali poste alle
   loro dipendenze;
b) al  fine  di  assicurare  la  funzionalita'  del  servizio  per il
   conseguimento   degli  obiettivi  istituzionali,  provvedono  alla
   gestione ed all'impiego delle risorse assegnate secondo criteri di
   efficacia, efficienza ed economicita';
c) nell'ambito  del  Comando  generale  degli  uffici o articolazione
   ordinative   rette   da   Generale   o   Colonnello,  assumono  la
   responsabilita' di settori funzionali e svolgono compiti di studio
   e di diretta collaborazione con i rispettivi superiori gerarchici;
d) adottano  i  provvedimenti  loro delegati e le iniziative connesse
   con  l'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito dei comandi
   o dei settori cui sono preposti;
e) formulano  proposte  ed  esprimono  pareri al rispettivo superiore
   gerarchico.