Art. 29. 
             Ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici 
 
  1. I ruoli dei direttori tecnici si distinguono come segue: 
    ruolo degli ingegneri; 
    ruolo dei fisici; 
    ruolo dei chimici; 
    ruolo dei biologi; 
    ruolo degli psicologi. 
  2. I  ruoli  di  cui  al  comma  1  si  articolano  nelle  seguenti
qualifiche: 
    direttore tecnico, limitatamente  alla  frequenza  del  corso  di
formazione iniziale; 
    direttore tecnico principale; 
    direttore tecnico capo. 
  3. I ruoli dei dirigenti tecnici si distinguono come segue: 
    ruolo degli ingegneri; 
    ruolo dei fisici; 
    ruolo dei chimici; 
    ruolo dei biologi; 
    ruolo degli psicologi. 
  4. I  ruoli  di  cui  al  comma  3  si  articolano  nelle  seguenti
qualifiche: 
    primo dirigente tecnico; 
    dirigente superiore tecnico. 
  5. La denominazione del ruolo degli psicologi di cui ai commi 1 e 3
sostituisce quelle di ruolo dei selettori del centro  psicotecnico  e
ruolo dei dirigenti selettori del centro psicotecnico. 
  6. I ruoli dei direttori e  dei  dirigenti  tecnici  medico-legali,
previsti dalle disposizioni vigenti alla data di  entrata  in  vigore
del  presente  decreto,  sono  soppressi  e  le  relative   dotazioni
organiche sono portate in aumento a quelle dei  corrispondenti  ruoli
professionali dei sanitari della Polizia di Stato. Nei confronti  del
personale appartenente ai ruoli soppressi e' disposto il transito nei
ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato,  secondo  le
modalita' previste dall'articolo 55. 
  7. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui ai  commi  1  e  3  sono
indicate nella tabella 4 che sostituisce la  tabella  A  allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  337.  E'
conseguentemente  ridotta  la  dotazione  organica  del  ruolo  degli
operatori e dei collaboratori tecnici come  indicato  nella  predetta
tabella 4. 
 
          Nota all'art. 29
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
          1982,  n.  337,  reca:  "Ordinamento  del  personale  della
          Polizia  di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica
          o tecnica".