Art. 30 Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici 1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici svolge attivita' richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazione di piani e programmi tecnologici. 2. L'attivita' comporta preposizione ad uffici, laboratori scientifici o didattici, non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con facolta' di decisione sull'uso di sistemi e procedimenti tecnologici nell'ambito del settore di competenza, e facolta' di proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche. 3. Il personale di cui al comma 1 assume la responsabilita' derivante dall'attivita' delle unita' organiche sottordinate, dal lavoro direttamente svolto e dall'attivita' di collaborazione col personale dirigente. 4. Ai direttori tecnici principali e ai direttori tecnici capo, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche, con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Essi sostituiscono il personale dirigente nella direzione di uffici, laboratori scientifici o didattici, in caso di assenza o di impedimento. 5. Il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici svolge, altresi', compiti di istruzione del personale della Polizia di Stato, in relazione alla professionalita' posseduta. 6. Il personale appartenente ai ruoli dei dirigenti tecnici svolge le funzioni indicate a fianco di ciascuna qualifica nella tabella 4 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Gli uffici periferici cui puo' essere preposto il suddetto personale sono individuati con decreto del Ministro dell'interno.
Note all'art. 30: - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, vedasi nelle note all'art. 29. - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, vedasi nelle note all'art. 2.