Art. 30
               Funzioni del personale appartenente ai
             ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici

  1.  Il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici svolge
attivita'   richiedente   preparazione   professionale   di   livello
universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in
studi, ricerche ed elaborazione di piani e programmi tecnologici.
  2.   L'attivita'   comporta   preposizione  ad  uffici,  laboratori
scientifici  o  didattici,  non  riservati al personale del ruolo dei
dirigenti,   con   facolta'   di  decisione  sull'uso  di  sistemi  e
procedimenti  tecnologici  nell'ambito  del  settore di competenza, e
facolta' di proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche.
  3.  Il  personale  di  cui  al  comma  1  assume la responsabilita'
derivante  dall'attivita'  delle  unita'  organiche sottordinate, dal
lavoro  direttamente  svolto  e  dall'attivita' di collaborazione col
personale dirigente.
  4.  Ai  direttori  tecnici  principali e ai direttori tecnici capo,
oltre  alle  suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e
coordinamento di piu' unita' organiche, con piena responsabilita' per
le   direttive   impartite   e   per  i  risultati  conseguiti.  Essi
sostituiscono  il  personale  dirigente  nella  direzione  di uffici,
laboratori   scientifici  o  didattici,  in  caso  di  assenza  o  di
impedimento.
  5. Il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici svolge,
altresi', compiti di istruzione del personale della Polizia di Stato,
in relazione alla professionalita' posseduta.
  6.  Il personale appartenente ai ruoli dei dirigenti tecnici svolge
le  funzioni  indicate a fianco di ciascuna qualifica nella tabella 4
che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica  24  aprile 1982, n. 337, con le attribuzioni previste dal
decreto  del  Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Gli
uffici periferici cui puo' essere preposto il suddetto personale sono
individuati con decreto del Ministro dell'interno.
 
          Note all'art. 30:
              - Per  l'argomento  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  24 aprile  1982,  n.  337,  vedasi  nelle  note
          all'art. 29.
              - Per  l'argomento  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  30 giugno  1972,  n.  748,  vedasi  nelle  note
          all'art. 2.