Art. 31.
               Accesso ai ruoli dei direttori tecnici
  1.  L'accesso  alla  qualifica  iniziale  del  ruolo  dei direttori
tecnici  avviene  mediante  concorso pubblico per titoli ed esami, al
quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti
politici   e   che  sono  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dai
regolamenti  di  cui ai commi 2 e 3. Le qualita' morali e di condotta
sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 36, comma
6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
  2. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, sono indicate
le   lauree   specialistiche   per  la  partecipazione  al  concorso,
individuate  secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei,  e  le  abilitazioni  professionali ove previste dalla legge.
Sono  fatti  salvi  i  diplomi  di laurea previsti dalle disposizioni
vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto e
rilasciati  secondo  l'ordinamento  didattico  vigente  prima del suo
adeguamento  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  95, della legge 15
maggio 1997, n. 127 e delle relative disposizioni attuative.
  3.  Con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  3,  comma  3, sono
stabiliti  i  requisiti  di idoneita' fisica, psichica e attitudinale
all'espletamento  delle mansioni professionali previste e le relative
modalita'  di accertamento. Con il medesimo regolamento sono altresi'
previste  le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al
concorso,  le  prove  di  esame  sulle  materie  attinenti ai profili
professionali,  scritte  ed orali, le prime in numero non inferiore a
due,  le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione della
commissione  esaminatrice  e  di  formazione  della  graduatoria,  le
categorie  dei  titoli  da ammettere a valutazione ed il punteggio da
attribuire a ciascuna di esse.
  4.  Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, con riserva di
un  quinto dei posti disponibili e purche' in possesso dei prescritti
requisiti,   gli   appartenenti   al  ruolo  degli  operatori  e  dei
collaboratori tecnici e al ruolo dei revisori tecnici, con almeno tre
anni  di anzianita' alla data del bando che indice il concorso, e gli
appartenenti  al  ruolo  dei  periti  tecnici.  I posti riservati non
coperti sono conferiti secondo la graduatoria del concorso.
  5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle
Forze  armate,  dai  corpi  militarmente  organizzati o destituiti da
pubblici  uffici,  che  hanno riportato condanna a pena detentiva per
reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
 
          Note all'art. 31:
              - Per  il  testo  dell'art.  36,  comma  6, del decreto
          legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  vedasi  nelle note
          all'art. 3.
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 95, della legge
          15 maggio 1997, n. 127, vedasi nelle note all'art. 3.