Art. 31. Accesso ai ruoli dei direttori tecnici 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttori tecnici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai regolamenti di cui ai commi 2 e 3. Le qualita' morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, sono indicate le lauree specialistiche per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge. Sono fatti salvi i diplomi di laurea previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle relative disposizioni attuative. 3. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, sono stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale all'espletamento delle mansioni professionali previste e le relative modalita' di accertamento. Con il medesimo regolamento sono altresi' previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse. 4. Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili e purche' in possesso dei prescritti requisiti, gli appartenenti al ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici e al ruolo dei revisori tecnici, con almeno tre anni di anzianita' alla data del bando che indice il concorso, e gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici. I posti riservati non coperti sono conferiti secondo la graduatoria del concorso. 5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
Note all'art. 31: - Per il testo dell'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vedasi nelle note all'art. 3. - Per il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, vedasi nelle note all'art. 3.