Art. 32. Corso di formazione iniziale per l'immissione nei ruoli dei direttori tecnici 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 31 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di dodici mesi presso un istituto di istruzione della Polizia di Stato. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1o aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i direttori tecnici rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. 2. Le modalita' di svolgimento ed i programmi del corso di formazione iniziale, la composizione della commissione esaminatrice, le modalita' di attribuzione del giudizio di idoneita' e di svolgimento dell'esame finale, nonche' di formazione della graduatoria finale sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6. 3. Per le dimissioni e le espulsioni dal corso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, salvo che per i periodi massimi di assenza, indicati nel comma 1, lettera e), del medesimo articolo, che sono rispettivamente della durata di quarantacinque e novanta giorni. 4. Al termine del corso, i direttori tecnici che hanno ottenuto il giudizio di idoneita' e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore tecnico principale secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalita' previste dall'articolo 4, comma 8. 5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale, provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121.
Note all'art. 32: - Per il testo degli articoli 59, secondo comma, e 60, della legge 1o aprile 1981, n. 121 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 2), vedasi nelle note all'art. 4.