Art. 32.
Corso di formazione iniziale per l'immissione nei ruoli dei direttori
                               tecnici
  1.  I  vincitori del concorso di cui all'articolo 31 sono ammessi a
frequentare  un  corso  di  formazione iniziale teorico-pratico della
durata  di dodici mesi presso un istituto di istruzione della Polizia
di  Stato.  L'insegnamento  e'  impartito  da  docenti  universitari,
magistrati,  appartenenti  all'Amministrazione  dello Stato o esperti
estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della
legge  1o  aprile  1981,  n.  121.  Durante  la frequenza del corso i
direttori  tecnici  rivestono  le qualifiche di ufficiale di pubblica
sicurezza   e  di  ufficiale  di  polizia  giudiziaria  limitatamente
all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
  2.  Le  modalita'  di  svolgimento  ed  i  programmi  del  corso di
formazione  iniziale, la composizione della commissione esaminatrice,
le   modalita'  di  attribuzione  del  giudizio  di  idoneita'  e  di
svolgimento   dell'esame   finale,   nonche'   di   formazione  della
graduatoria  finale  sono  determinate  con  il  regolamento  di  cui
all'articolo 4, comma 6.
  3.  Per  le  dimissioni  e  le espulsioni dal corso si applicano le
disposizioni  di  cui all'articolo 5, salvo che per i periodi massimi
di  assenza, indicati nel comma 1, lettera e), del medesimo articolo,
che  sono  rispettivamente  della  durata di quarantacinque e novanta
giorni.
  4.  Al termine del corso, i direttori tecnici che hanno ottenuto il
giudizio di idoneita' e superato l'esame finale prestano giuramento e
sono  confermati  nel  ruolo  con  la  qualifica di direttore tecnico
principale  secondo  l'ordine  della  graduatoria  di fine corso. Gli
stessi  sono  assegnati  ai  servizi  d'istituto secondo le modalita'
previste dall'articolo 4, comma 8.
  5.  Ai  frequentatori del corso di formazione iniziale, provenienti
dagli   altri   ruoli   della  Polizia  di  Stato,  si  applicano  le
disposizioni  di  cui  all'articolo 59, secondo comma, della legge 1o
aprile 1981, n. 121.
 
          Note all'art. 32:
              - Per  il testo degli articoli 59, secondo comma, e 60,
          della  legge 1o aprile 1981, n. 121 (per l'argomento vedasi
          nelle note all'art. 2), vedasi nelle note all'art. 4.