Art. 36. 
      Promozione alla qualifica di dirigente superiore tecnico 
 
  1. La promozione a dirigente superiore  tecnico  si  consegue,  nei
limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di  ogni  anno,  mediante
scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con
la qualifica di primo dirigente tecnico che, alla stessa data,  abbia
compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica. 
  2. Nello scrutinio per merito comparativo si tiene conto,  in  modo
particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che hanno
maggiore attinenza con  i  compiti  di  istituto  dei  tecnici  della
Polizia di Stato. 
  3. Le promozioni hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno  successivo
a quello nel quale si sono verificate le vacanze.