Art. 28.
    Disposizioni in materia di addizionale provinciale e comunale
            all'imposta sul reddito delle persone fisiche

  1.  Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante disposizioni in materia di addizionale comunale
all'IRPEF,  come  modificato  dall'articolo  12, comma 1, lettera c),
della  legge  13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia
di   perequazione,   razionalizzazione   e  federalismo  fiscale,  e'
sostituito dal seguente:
    "3.  I  comuni  possono  deliberare,  entro  il  31  dicembre, la
variazione  dell'aliquota  di  compartecipazione  dell'addizionale da
applicare  a  partire  dall'anno  successivo,  con  deliberazione  da
pubblicare  per estratto nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni
dalla  data  di  affissione all'albo pretorio, ai sensi dell'articolo
47,  comma  1,  della  legge  8  giugno  1990, n. 142. In deroga alle
disposizioni   contenute   nel   citato   articolo   47,   comma   2,
l'esecutivita'  della  suddetta  deliberazione e' differita alla data
della   pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Con  decreto  del
Ministero   delle   finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  della
giustizia,  sono  fissate  le  modalita'  per  la  pubblicazione.  La
variazione  dell'aliquota  di  compartecipazione dell'addizionale non
puo'   eccedere   complessivamente  0,5  punti  percentuali,  con  un
incremento   annuo   non   superiore  a  0,2  punti  percentuali.  La
deliberazione  puo'  essere adottata dai comuni anche in mancanza dei
decreti di cui al comma 2".
  2. Per l'anno 2000 la variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale  provinciale e comunale di cui all'articolo 1, comma
3,  del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come da ultimo
modificato  dal  comma  1  del  presente  articolo, e' efficace per i
contribuenti  che  risiedono  nei  comuni  che  hanno  deliberato  la
suddetta  variazione  e  hanno  pubblicato  l'estratto della relativa
deliberazione  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Il  decreto del Ministero
delle  finanze  di  cui  al medesimo articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo  28  settembre  1998,  n.  360, e' emanato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3.  Per  i lavoratori dipendenti ed assimilati che hanno cessato il
rapporto di lavoro prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
delle variazioni delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale
provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche,
l'importo  dovuto per gli anni 1999 e 2000 deve essere determinato in
sede  di  presentazione  della  dichiarazione dei redditi relativa al
medesimo periodo d'imposta.
  4.  L'addizionale  provinciale  e  comunale all'imposta sul reddito
delle  persone  fisiche  a  decorrere  dal  1999  non e' dovuta se di
importo non superiore a lire 20.000.
  5.  Le  sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n.  471,  recante  riforma  delle  sanzioni  tributarie non penali in
materia  di  imposte  dirette,  di  imposta  sul valore aggiunto e di
riscossione  dei  tributi,  non  si  applicano  alle  violazioni alle
disposizioni  di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo
28  settembre  1998,  n.  360,  e  successive  modificazioni, recante
disposizioni  in  materia di addizionale comunale all'IRPEF, commesse
dai  sostituti  di  imposta  prima della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
  6.  Per  l'anno  1999  restano  valide  le  delibere  di variazione
dell'aliquota   di   compartecipazione  adottate  successivamente  al
termine  previsto  dalla  normativa vigente e comunque con un ritardo
non superiore a trenta giorni.
 
          Note all'art. 28:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante "Istituzione
          di  una  addizionale  comunale all'IRPEF, a norma dell'art.
          48,  comma  10,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come
          modificato  dall'art.  1,  comma  10, della legge 16 giugno
          1998,   n.   191",   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          16 ottobre  1998,  n.  242,  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              "Art.  1.  - 1. E' istituita, a decorrere dal 1 gennaio
          1999,  l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul
          reddito delle persone fisiche.
              2. Con  uno  o piu' decreti del Ministro delle finanze,
          di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  e dell'interno, da emanare entro
          il     15 dicembre,     e'    stabilita    l'aliquota    di
          compartecipazione  dell'addizionale  da applicare a partire
          dall'anno  successivo ed e' conseguentemente determinata la
          equivalente  riduzione  delle  aliquote di cui all'art. 11,
          comma  1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n. 917. L'aliquota di compartecipazione
          dovra'  cumulare  la  parte  specificamente  indicata per i
          comuni   e  quella  relativa  alle  province,  quest'ultima
          finalizzata  esclusivamente al finanziamento delle funzioni
          e dei compiti ad esse trasferiti.
              3.  I  comuni possono deliberare, entro il 31 dicembre,
          la    variazione    dell'aliquota    di   compartecipazione
          dell'addizionale   da   applicare   a   partire   dall'anno
          successivo,  con  deliberazione  da pubblicare per estratto
          nella  Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di
          affissione  all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 47, comma
          1,  della  legge  8 giugno  1990,  n.  142.  In deroga alle
          disposizioni   contenute  nel  citato  art.  47,  comma  2,
          l'esecutivita'  della  suddetta  deliberazione e' differita
          alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con
          decreto  del  Ministero  delle  finanze, di concerto con il
          Ministero della giustizia, sono fissate le modalita' per la
          pubblicazione.     La     variazione    dell'aliquota    di
          compartecipazione   dell'addizionale   non   puo'  eccedere
          complessivamente  0,5  punti percentuali, con un incremento
          annuo   non   superiore   a   0,2   punti  percentuali.  La
          deliberazione  puo'  essere  adottata  dai  comuni anche in
          mancanza dei decreti di cui al comma 2.
              4.  L'addizionale  e' determinata applicando al reddito
          complessivo  determinato  ai  fini dell'imposta sul reddito
          delle  persone  fisiche,  al  netto  degli oneri deducibili
          riconosciuti  ai  fini di tale imposta l'aliquota stabilita
          ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno
          risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
          al  netto  delle  detrazioni  per  essa  riconosciute e dei
          crediti  di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
              5. Relativamente  ai  redditi di lavoro dipendente e ai
          redditi  assimilati  a  quelli  di lavoro dipendente di cui
          agli  articoli  46  e  47 del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, per le modalita' di
          determinazione  dell'addizionale  provinciale  e comunale e
          per  l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei
          sostituti  di imposta si applicano le disposizioni previste
          per  l'addizionale  regionale all'imposta sul reddito delle
          persone  fisiche  di  cui all'art. 50, comma 4, del decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
              6. L'addizionale  e' dovuta alla provincia ed al comune
          nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data
          del  31 dicembre  dell'anno  cui si riferisce l'addizionale
          stessa,  per  le  parti spettanti, ovvero, relativamente ai
          redditi  di  lavoro  dipendente  e  a  quelli assimilati ai
          medesimi  redditi,  al  comune  in  cui il sostituito ha il
          domicilio   fiscale   alla   data  di  effettuazione  delle
          operazioni  di  conguaglio  relative a detti redditi, ed e'
          versata,  unitamente  all'imposta sul reddito delle persone
          fisiche,   con  le  modalita'  stabilite  con  decreto  del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri del
          tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica e
          dell'interno.
              7. La ripartizione tra le province e tra i comuni delle
          somme  versate a titolo di addizionale e' effettuata, salvo
          quanto  previsto dall'art. 2, dal Ministero dell'interno, a
          titolo  di  acconto sull'intero importo delle somme versate
          entro  lo  stesso  anno in cui e' effettuato il versamento,
          sulla  base  dei  dati  forniti dal Ministero delle finanze
          concernenti le risultanze delle dichiarazioni dei redditi e
          dei  sostituti d'imposta presentate per l'anno precedente a
          quello   cui   si  riferisce  l'addizionale.  Entro  l'anno
          successivo  a quello in cui e' effettuato il versamento, il
          Ministero    dell'interno   provvede   ad   effettuare   il
          conguaglio,  mediante compensazione con le somme spettanti,
          a  titolo di acconto, per l'anno successivo, sulla base dei
          dati  forniti  dal  Ministero  delle finanze concernenti le
          risultanze  delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti
          d'imposta   presentate   per   l'anno   cui   si  riferisce
          l'addizionale.  Con  decreto  del Ministro dell'interno, di
          concerto  con  i  Ministri  delle finanze e del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione economica possono essere
          stabilite    ulteriori    modalita'   per   effettuare   la
          ripartizione.  Per  le  province  e i comuni l'accertamento
          contabile    dei   proventi   derivanti   dall'applicazione
          dell'addizionale  avviene  sulla  base  delle comunicazioni
          annuali  del  Ministero dell'interno delle somme spettanti.
          Per  il  primo  anno di applicazione delle disposizioni del
          presente articolo, l'addizionale comunale di cui al comma 3
          e'  ripartita  entro lo stesso anno in cui e' effettuato il
          versamento,  a  titolo  di  acconto  per  l'intero  importo
          versato,  sulla  base  dei dati forniti dal Ministero delle
          finanze,  concernenti  il  numero  dei  contribuenti aventi
          domicilio fiscale nei singoli comuni e dei relativi redditi
          imponibili   medi   quali  risultanti  dalle  piu'  recenti
          statistiche   generali   pubblicate   dal  Ministero  delle
          finanze.
              8. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  44 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  600,  ai  fini  dell'accertamento  dell'addizionale, le
          province   ed   i   comuni  forniscono  all'amministrazione
          finanziaria  informazioni e notizie utili. Le province ed i
          comuni   provvedono,   altresi',  agli  eventuali  rimborsi
          richiesti  dagli interessati con le modalita' stabilite con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
          Ministro  dell'interno,  sentita la Conferenza Stato-Citta'
          ed autonomie locali di cui all'art. 8, comma 2, del decreto
          legislativo   28 agosto   1997,  n.  281.  Per  quanto  non
          disciplinato   dal   presente   decreto,  si  applicano  le
          disposizioni  previste  per  l'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche.
              9. Al  termine  delle  attivita'  di  liquidazione e di
          accertamento,   le maggiori  somme  riscosse  a  titolo  di
          addizionale  e  i  relativi  interessi  sono  versati  alle
          province  e ai comuni secondo le modalita' stabilite con il
          decreto di cui al comma 6.
              10. All'art.  17,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          9 luglio  1997,  n.  241,  recante norme di semplificazione
          degli   adempimenti   dei   contribuenti   riguardanti   la
          dichiarazione   dei   redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto   e   i  relativi  versamenti,  nonche'  norme  di
          unificazione  degli adempimenti fiscali e previdenziali, di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) nella  lettera  a),  dopo le parole: "alle imposte
          sui  redditi"  sono  inserite le seguenti: ", alle relative
          addizionali";
                b) la  lettera d-bis), introdotta dall'art. 50, comma
          7,  del  decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446,
          concernente    l'istituzione   dell'addizionale   regionale
          all'imposta   sul   reddito   delle   persone  fisiche,  e'
          soppressa.
              11. I  decreti  di  cui  ai  commi  6  e 7 sono emanati
          sentita  la  Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali di
          cui  all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281.".
              -  Il  decreto  legislativo  18 dicembre  1997, n. 471,
          recante  "Riforma  delle  sanzioni tributarie non penali in
          materia  di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto
          e  di  riscossione  dei tributi, a norma dell'art. 3, comma
          133,  lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5,
          S.O.