Art. 29.
            (Utilizzo del credito d'imposta per i comuni)

  1.  Nell'articolo  14  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  concernente  il  credito  d'imposta  per  gli  utili
distribuiti  da societa' ed enti, e successive modificazioni, dopo il
comma 1, e' inserito il seguente:
    "1-bis.  Il  credito  di  imposta  di cui al comma 1, relativo ai
dividendi   percepiti   dai   comuni  distribuiti  dalle  ex  aziende
municipalizzate trasformate in societa' ai sensi della legge 8 giugno
1990,  n. 142, e successive modificazioni, puo' essere utilizzato per
la  compensazione  dei  debiti  ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni".
 
          Nota all'art. 29:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  14 del Testo unico
          delle  imposte  sui redditi approvato con il citato decreto
          del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              "Art. 14. (Credito di imposta per gli utili distribuiti
          da  societa'  ed enti). - 1. Se alla formazione del reddito
          complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma
          e sotto qualsiasi denominazione dalle societa' o dagli enti
          indicati  alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87, al
          contribuente  e'  attribuito  un  credito d'imposta pari al
          58,73  per  cento  dell'ammontare  degli  utili  stessi nei
          limiti  in  cui  esso  trova copertura nell'ammontare delle
          imposte  di  cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art.
          105.
              1-bis.  Il  credito  di  imposta  di  cui  al  comma 1,
          relativo  ai  dividendi  percepiti  dai  comuni distribuiti
          dalle ex aziende municipalizzate trasformate in societa' ai
          sensi  della  legge  8 giugno  1990,  n.  142, e successive
          modificazioni,  puo' essere utilizzato per la compensazione
          dei  debiti  ai  sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
              2. Nel  caso  di  distribuzione  di  utili in natura il
          credito  di  imposta  e' determinato in relazione al valore
          normale  degli  stessi alla data in cui sono stati posti in
          pagamento.
              3. Relativamente  agli  utili percepiti dalle societa',
          associazioni  e imprese indicate nell'art. 5, il credito di
          imposta  spetta  ai  singoli soci, associati o partecipanti
          nella proporzione ivi stabilita.
              4. Ai   soli   fini  della  applicazione  dell'imposta,
          l'ammontare  del credito di imposta e' computato in aumento
          del reddito complessivo.
              5. La  detrazione  del  credito di imposta, deve essere
          richiesta,  a  pena  di  decadenza, nella dichiarazione dei
          redditi  relativa  al  periodo  di imposta in cui gli utili
          sono  stati  percepiti  e  non  spetta  in  caso  di omessa
          presentazione  della  dichiarazione o di omessa indicazione
          degli   utili  nella  dichiarazione  presentata.  Se  nella
          dichiarazione  e'  stato  omesso  soltanto  il  computo del
          credito  di  imposta  in  aumento  del reddito complessivo,
          l'ufficio  delle  imposte  puo'  procedere  alla correzione
          anche  in  sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base
          alla dichiarazione dei redditi.
              6. Il  credito di imposta spetta anche quando gli utili
          percepiti sono tassati separatamente ai sensi dell'art. 16;
          in  questo  caso  il  suo ammontare e' computato in aumento
          degli  utili e si detrae dalla relativa imposta determinata
          a norma dell'art. 18.
              6-bis.  Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti
          non  spetta, limitatamente agli utili, la cui distribuzione
          e' stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai
          soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di
          cui   alla   legge  23 marzo  1983,  n.  77,  e  successive
          modificazioni,  o dalle societa' di investimento a capitale
          variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio
          1992,  n.  84,  azioni  o  quote  di  partecipazione  nelle
          societa'  o  enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1
          dell'art. 87 del presente testo unico.
              7. Le   disposizioni   del  presente  articolo  non  si
          applicano  per  le  partecipazioni  agli utili spettanti ai
          promotori,  ai  soci  fondatori,  agli  amministratori e ai
          dipendenti   della   societa'  o  dell'ente  e  per  quelle
          spettanti   in   base   ai  contratti  di  associazione  in
          partecipazione  e  ai  contratti  indicati  nel primo comma
          dell'art.  2554  del  codice civile, ne' per i compensi per
          prestazioni   di   lavoro   corrisposti   sotto   forma  di
          partecipazione  agli  utili  e  per  gli  utili di cui alla
          lettera g) del comma 1 dell'art. 41.
              7-bis. Le  disposizioni  del  presente  articolo non si
          applicano   per   gli  utili  percepiti  dall'usufruttuario
          allorche'  la  costituzione  o  la  cessione del diritto di
          usufrutto  sono  state  poste  in  essere  da  soggetti non
          residenti,  privi nel territorio dello Stato di una stabile
          organizzazione.".