Art. 18. (Prestazioni degli associati) 1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attivita' prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. 2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessita', assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.