Art. 18. 
                    (Prestazioni degli associati) 
   1.  Le   associazioni   di   promozione   sociale   si   avvalgono
prevalentemente delle attivita' prestate in forma volontaria,  libera
e gratuita  dai  propri  associati  per  il  perseguimento  dei  fini
istituzionali. 
   2. Le  associazioni  possono,  inoltre,  in  caso  di  particolare
necessita', assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni
di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.