Art. 20. 
 
               (Semplificazione per l'INVIM decennale) 
 
  1.  Per  gli  immobili  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  643,  concernente
l'imposta  comunale  sull'incremento  di  valore  degli  immobili,  e
successive modificazioni, per i quali il decennio si compie tra il 1°
gennaio e il 31 dicembre 2002, puo' essere corrisposta  entro  il  30
marzo  2001,  in  luogo  dell'imposta  INVIM  decennale,   un'imposta
sostitutiva pari allo 0,10 per cento del loro valore al  31  dicembre
1992, determinato con l'applicazione alla  rendita  catastale,  anche
presunta, dei moltiplicatori di cui al  decreto  del  Ministro  delle
finanze del 14 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
295 del 17 dicembre 1991. 
  2. Per  gli  immobili  suscettibili  di  destinazione  edificatoria
l'imposta sostitutiva di cui al comma  1  e'  commisurata  al  valore
finale dichiarato o definitivamente accertato per l'imposta INVIM  di
cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazion1. 
  3. Per gli immobili assoggettati all'imposta INVIM straordinaria di
cui al decreto-legge 13  settembre  1991,  n.  299,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  1991,  n.  363,   imposta
sostitutiva di cui  al  comma  1  e'  commisurata  al  valore  finale
dichiarato  o  definitivamente  accertato  per  la  medesima  imposta
straordinaria. In tal caso e' escluso l'obbligo  della  dichiarazione
di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 643. 
  4. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuati i  casi
di esclusione dell'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo 18
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  643,
nonche'  ogni  altra  disposizione  necessaria   all'attuazione   del
presente articolo.