Art. 16 
                  (Matrimonio celebrato all'estero) 
 
   1. Il  matrimonio  all'estero,  quando  gli  sposi  sono  entrambi
cittadini italiani o uno di essi e' cittadino italiano e  l'altro  e'
cittadino straniero,  puo'  essere  celebrato  innanzi  all'autorita'
diplomatica o  consolare  competente,  oppure  innanzi  all'autorita'
locale secondo le leggi del luogo. In  quest'ultimo  caso  una  copia
dell'atto  e'  rimessa  a  cura   degli   interessati   all'autorita'
diplomatica o consolare.