Art. 17 
                       (Trasmissione di atti) 
 
   1. L'autorita' diplomatica o consolare  trasmette  ai  fini  della
trascrizione  copia  degli  atti  e  dei  provvedimenti  relativi  al
cittadino  italiano  formati  all'estero  all'ufficiale  dello  stato
civile del comune in cui l'interessato  ha  o  dichiara  che  intende
stabilire la propria residenza, o a quello del comune  di  iscrizione
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o,  in  mancanza,  a
quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di  nascita,
ovvero, se egli e' nato e residente all'estero, a quello  del  comune
di nascita o di residenza della madre o  del  padre  di  lui,  ovvero
dell'avo materno o paterno. Gli atti  di  matrimonio,  se  gli  sposi
risiedono in comuni diversi, saranno inviati ad  entrambi  i  comuni,
dando ad essi comunicazione del doppio invio. Nel caso in cui non  e'
possibile provvedere con i criteri sopra indicati, l'interessato,  su
espresso  invito  dell'autorita'  diplomatica  o  consolare,   dovra'
indicare un comune a sua scelta.