Art. 19 (Trascrizioni) 1. Su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero. Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorita' straniera. 2. Possono altresi' essere trascritti gli atti dei matrimoni celebrati fra cittadini stranieri dinanzi all'autorita' diplomatica o consolare straniera in Italia, se cio' e' consentito dalle convenzioni vigenti in materia con il Paese cui detta autorita' appartiene. 3. L'ufficiale dello stato civile puo' rilasciare copia integrale dell'atto trascritto a richiesta degli interessati.