Art. 19 
                           (Trascrizioni) 
 
   1. Su  richiesta  dei  cittadini  stranieri  residenti  in  Italia
possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono,  gli  atti
dello stato civile che li riguardano formati  all'estero.  Tali  atti
devono  essere  presentati  unitamente  alla  traduzione  in   lingua
italiana e  alla  legalizzazione,  ove  prescritta,  da  parte  della
competente autorita' straniera. 
   2. Possono altresi'  essere  trascritti  gli  atti  dei  matrimoni
celebrati fra cittadini stranieri dinanzi all'autorita' diplomatica o
consolare  straniera  in  Italia,  se  cio'   e'   consentito   dalle
convenzioni vigenti in materia  con  il  Paese  cui  detta  autorita'
appartiene. 
   3. L'ufficiale dello stato civile puo' rilasciare copia  integrale
dell'atto trascritto a richiesta degli interessati.