Art. 23. Organizzazione per la raccolta e produzione di embrioni ed oociti 1. Le organizzazioni per la raccolta e produzione di embrioni ed oociti si distinguono in: a) gruppi di raccolta: costituiti da uno o piu' tecnici o da un gruppo organizzato di tecnici che, sotto la direzione di un veterinario responsabile, provvedono, anche per conto terzi, alla raccolta, al trattamento ed alla conservazione degli embrioni di animali di interesse zootecnico, con esclusione degli embrioni concepiti tramite fecondazione in vitro; provvedono altresi' al trasferimento di detti embrioni su fattrici riceventi; b) centri di produzione: costituiti da strutture di laboratorio e da personale qualificato che provvedono al prelievo di oociti di animali di interesse zootecnico, alla loro fecondazione in vitro, alla coltura degli embrioni ottenuti, agli eventuali trattamenti, nonche' al congelamento, conservazione e alla distribuzione degli embrioni prodotti tramite i recapiti di cui all'articolo 10, lettera b).