Art. 23. 
  Organizzazione per la raccolta e produzione di embrioni ed oociti 
  1. Le organizzazioni per la raccolta e produzione  di  embrioni  ed
oociti si distinguono in: 
    a) gruppi di raccolta: costituiti da uno o piu' tecnici o  da  un
gruppo  organizzato  di  tecnici  che,  sotto  la  direzione  di   un
veterinario responsabile, provvedono, anche  per  conto  terzi,  alla
raccolta, al trattamento ed  alla  conservazione  degli  embrioni  di
animali  di  interesse  zootecnico,  con  esclusione  degli  embrioni
concepiti tramite  fecondazione  in  vitro;  provvedono  altresi'  al
trasferimento di detti embrioni su fattrici riceventi; 
    b) centri di produzione: costituiti da strutture di laboratorio e
da personale qualificato che provvedono  al  prelievo  di  oociti  di
animali di interesse zootecnico, alla  loro  fecondazione  in  vitro,
alla coltura degli embrioni  ottenuti,  agli  eventuali  trattamenti,
nonche' al congelamento, conservazione  e  alla  distribuzione  degli
embrioni prodotti tramite i recapiti di cui all'articolo 10,  lettera
b).