Art. 24. 
                 Gruppi di raccolta: autorizzazioni 
  1.  I  gruppi  di   raccolta   degli   embrioni   possono   operare
esclusivamente previa concessione di  una  autorizzazione  rilasciata
dalla regione competente per  territorio.  Le  regioni  prevedono  le
modalita' di  presentazione  delle  domande  di  autorizzazione,  che
devono comunque contenere: 
    a) nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A.
e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita  I.V.A.  e
generalita' complete del legale rappresentante se trattasi di persona
giuridica; 
    b) nome e cognome, dati anagrafici, codice univoco  nazionale  ed
indirizzo del veterinario responsabile della gestione sanitaria della
raccolta, del trattamento e della conservazione degli embrioni; 
    c) indicazione delle specie trattate; 
    d) indicazione delle attrezzature utilizzate; 
    e) ubicazione e descrizione dei locali  del  laboratorio  stabile
con il quale si e' collegati ai  sensi  dell'articolo  26,  comma  1,
lettera d). 
  3. Le regioni attribuiscono ad ogni gruppo di raccolta un numero di
codice univoco a livello nazionale. 
  4. La regione puo' revocare l'autorizzazione qualora il  gruppo  di
raccolta si renda inadempiente agli obblighi  previsti  dall'articolo
28, oppure vengano meno una  o  piu'  condizioni  prescritte  per  il
rilascio  dell'autorizzazione  medesima.  Le  regioni  comunicano  al
Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero  della
sanita' l'elenco dei gruppi  di  raccolta  autorizzati  e  di  quelli
revocati.