Art. 24. Gruppi di raccolta: autorizzazioni 1. I gruppi di raccolta degli embrioni possono operare esclusivamente previa concessione di una autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio. Le regioni prevedono le modalita' di presentazione delle domande di autorizzazione, che devono comunque contenere: a) nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalita' complete del legale rappresentante se trattasi di persona giuridica; b) nome e cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale ed indirizzo del veterinario responsabile della gestione sanitaria della raccolta, del trattamento e della conservazione degli embrioni; c) indicazione delle specie trattate; d) indicazione delle attrezzature utilizzate; e) ubicazione e descrizione dei locali del laboratorio stabile con il quale si e' collegati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera d). 3. Le regioni attribuiscono ad ogni gruppo di raccolta un numero di codice univoco a livello nazionale. 4. La regione puo' revocare l'autorizzazione qualora il gruppo di raccolta si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 28, oppure vengano meno una o piu' condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le regioni comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero della sanita' l'elenco dei gruppi di raccolta autorizzati e di quelli revocati.