Art. 26. Requisiti dei gruppi di raccolta 1. I gruppi di raccolta degli embrioni, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, devono: a) operare stabilmente sotto la direzione di un veterinario responsabile della gestione tecnico-sanitaria del prelievo, del trattamento e dell'immagazzinaggio degli embrioni; b) disporre di strutture di laboratorio fisse o mobili che consentano l'esame, il trattamento ed il confezionamento degli embrioni e comprendano almeno un'area di lavoro, un microscopio ed un impianto criogenico; c) disporre, ove usufruiscano di un laboratorio stabile: 1) di un locale destinato al trattamento degli embrioni, adiacente, ma fisicamente separato, dal luogo di accoglimento degli animali donatori; 2) di un locale o di un ambiente per la pulizia e la sterilizzazione degli strumenti e del materiale utilizzato per il prelievo degli embrioni; d) disporre, ove usufruiscano di un laboratorio mobile, di una parte del veicolo appositamente attrezzata e composta da due aree distinte: una per l'esame ed il trattamento degli embrioni, l'altra per depositarvi le attrezzature ed i materiali che sono stati in contatto con gli animali donatori. Il laboratorio mobile deve sempre essere collegato con un laboratorio stabile, in modo che siano assicurate la sterilizzazione delle attrezzature e la fornitura dei liquidi e degli altri prodotti necessari per il prelievo ed il trattamento degli embrioni; e) essere in possesso di un certificato dell'azienda sanitaria locale di competenza, dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanita', cosi' come previsto dall'allegato A della direttiva del 25 settembre 1989, n. 89/556/CEE.
Nota all'art. 26: - La direttiva 89/556/CEE del 25 settembre 1989 (in Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 302 del 19 ottobre 1989) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali domestici di specie bovina.