Art. 26. 
                  Requisiti dei gruppi di raccolta 
  1. I gruppi di  raccolta  degli  embrioni,  ai  fini  del  rilascio
dell'autorizzazione, devono: 
    a) operare stabilmente  sotto  la  direzione  di  un  veterinario
responsabile  della  gestione  tecnico-sanitaria  del  prelievo,  del
trattamento e dell'immagazzinaggio degli embrioni; 
    b) disporre di  strutture  di  laboratorio  fisse  o  mobili  che
consentano  l'esame,  il  trattamento  ed  il  confezionamento  degli
embrioni e comprendano almeno un'area di lavoro, un microscopio ed un
impianto criogenico; 
    c) disporre, ove usufruiscano di un laboratorio stabile: 
      1) di  un  locale  destinato  al  trattamento  degli  embrioni,
adiacente, ma fisicamente separato, dal luogo di  accoglimento  degli
animali donatori; 
      2) di  un  locale  o  di  un  ambiente  per  la  pulizia  e  la
sterilizzazione degli strumenti e del  materiale  utilizzato  per  il
prelievo degli embrioni; 
    d) disporre, ove usufruiscano di un laboratorio  mobile,  di  una
parte del veicolo appositamente attrezzata e  composta  da  due  aree
distinte: una per l'esame ed il trattamento degli  embrioni,  l'altra
per depositarvi le attrezzature ed i  materiali  che  sono  stati  in
contatto con gli animali donatori. Il laboratorio mobile deve  sempre
essere collegato con  un  laboratorio  stabile,  in  modo  che  siano
assicurate la sterilizzazione delle attrezzature e la  fornitura  dei
liquidi e degli altri  prodotti  necessari  per  il  prelievo  ed  il
trattamento degli embrioni; 
    e) essere in possesso di un  certificato  dell'azienda  sanitaria
locale di  competenza,  dal  quale  risulti  che  sono  garantite  le
necessarie  misure  di  igiene  e  sanita',   cosi'   come   previsto
dall'allegato A della direttiva del 25 settembre 1989, n. 89/556/CEE. 
 
          Nota all'art. 26:
              - La  direttiva  89/556/CEE  del  25 settembre 1989 (in
          Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita'  europea n. L 302 del
          19 ottobre   1989)  stabilisce  le  condizioni  di  polizia
          sanitaria  per gli scambi intracomunitari e le importazioni
          da  Paesi  terzi di embrioni di animali domestici di specie
          bovina.