Art. 27. Requisiti dei centri di produzione degli embrioni 1. I centri di produzione degli embrioni, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, devono: a) operare stabilmente sotto la direzione di un veterinario responsabile della gestione tecnico-sanitaria del prelievo e del trattamento degli oociti, nonche' del trattamento e della conservazione degli embrioni prodotti con fecondazione in vitro; b) essere in possesso di un certificato dell'azienda sanitaria locale di competenza dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanita', cosi' come previsto dall'allegato A della direttiva 25 settembre 1989, n. 89/556/CEE; c) disporre di personale tecnicamente competente, adeguatamente addestrato ai procedimenti di disinfezione ed alle tecniche igieniche per il controllo della propagazione delle malattie; d) disporre di locali per il trattamento degli embrioni privi di comunicazione diretta con quelli destinati alla eventuale stabulazione di animali; e) essere costruiti in modo tale che i locali di trattamento ed immagazzinamento degli embrioni e di eventuale stabulazione di animali possano essere agevolmente puliti e disinfettati; f) non utilizzare un laboratorio situato in una zona dichiarata infetta dalle competenti autorita' sanitarie; g) disporre, ove usufruiscano di un laboratorio mobile, di una parte del veicolo appositamente attrezzata e composta da due aree distinte: una per l'esame ed il trattamento degli embrioni, l'altra per depositarvi le attrezzature ed i materiali che sono stati in contatto con gli animali donatori. Il laboratorio mobile deve sempre essere collegato con un laboratorio stabile, in modo che siano assicurate la sterilizzazione delle attrezzature e la fornitura dei liquidi e degli altri prodotti necessari per il prelievo ed il trattamento degli embrioni.
Nota all'art. 27: - Per la direttiva 89/556/CEE vedi nella nota all'art. 26.