Art. 27. 
          Requisiti dei centri di produzione degli embrioni 
  1. I centri di produzione degli  embrioni,  ai  fini  del  rilascio
dell'autorizzazione, devono: 
    a) operare stabilmente  sotto  la  direzione  di  un  veterinario
responsabile della gestione  tecnico-sanitaria  del  prelievo  e  del
trattamento  degli  oociti,   nonche'   del   trattamento   e   della
conservazione degli embrioni prodotti con fecondazione in vitro; 
    b) essere in possesso di un  certificato  dell'azienda  sanitaria
locale  di  competenza  dal  quale  risulti  che  sono  garantite  le
necessarie  misure  di  igiene  e  sanita',   cosi'   come   previsto
dall'allegato A della direttiva 25 settembre 1989, n. 89/556/CEE; 
    c) disporre di personale tecnicamente  competente,  adeguatamente
addestrato ai procedimenti di disinfezione ed alle tecniche igieniche
per il controllo della propagazione delle malattie; 
    d) disporre di locali per il trattamento degli embrioni privi  di
comunicazione   diretta   con   quelli   destinati   alla   eventuale
stabulazione di animali; 
    e) essere costruiti in modo tale che i locali di  trattamento  ed
immagazzinamento  degli  embrioni  e  di  eventuale  stabulazione  di
animali possano essere agevolmente puliti e disinfettati; 
    f) non utilizzare un laboratorio situato in una  zona  dichiarata
infetta dalle competenti autorita' sanitarie; 
    g) disporre, ove usufruiscano di un laboratorio  mobile,  di  una
parte del veicolo appositamente attrezzata e  composta  da  due  aree
distinte: una per l'esame ed il trattamento degli  embrioni,  l'altra
per depositarvi le attrezzature ed i  materiali  che  sono  stati  in
contatto con gli animali donatori. Il laboratorio mobile deve  sempre
essere collegato con  un  laboratorio  stabile,  in  modo  che  siano
assicurate la sterilizzazione delle attrezzature e la  fornitura  dei
liquidi e degli altri  prodotti  necessari  per  il  prelievo  ed  il
trattamento degli embrioni. 
 
          Nota all'art. 27:
              - Per  la direttiva 89/556/CEE vedi nella nota all'art.
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