Art. 28. 
            Obblighi per i gruppi di raccolta di embrioni 
  1. I gruppi di raccolta di embrioni hanno l'obbligo di: 
    a)  uniformarsi  alle  prescrizioni  emanate   dalle   competenti
autorita' sanitarie in materia di profilassi e polizia veterinaria; 
    b) seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento
e  immagazzinaggio  degli  embrioni  stabilite  dal  Ministero  della
sanita'; 
    c) comunicare alla regione  competente  l'eventuale  sostituzione
del veterinario responsabile della direzione sanitaria del gruppo; 
    d) tenere un registro  di  carico  e  scarico  per  gli  embrioni
raccolti, impiantati e immagazzinati sia presso lo stesso  gruppo  di
raccolta, sia presso l'allevamento delle donatrici; 
    e) conservare  gli  embrioni  esclusivamente  in  fiale  o  altri
contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili  indicazioni
su: numero di codice del gruppo di raccolta, data di  raccolta  degli
embrioni, specie, razza o tipo genetico, matricola dei  donatori.  In
caso di  piu'  embrioni  in  un  singolo  contenitore,  gli  embrioni
medesimi debbono provenire tutti dallo stesso intervento fecondativo; 
    f) rilasciare, per ogni atto di raccolta per  conto  terzi  o  di
vendita  di  embrioni,  un  documento  accompagnatorio  dell'embrione
contenente i dati identificativi della partita: specie, razza, numero
di  identificazione,  o  matricola  nel  caso  degli  equini,   della
donatrice e del riproduttore maschio; 
    g) rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione
o gruppo di embrioni  di  un  medesimo  contenitore,  un  certificato
attestante,  oltre  i  dati  identificativi  dell'embrione  o   degli
embrioni medesimi, le caratteristiche  qualitative  rilevate  secondo
quanto previsto dall'articolo 37, comma 2; 
    h)  certificare,  su  appositi  moduli  forniti  dalle   regioni,
l'intervento di trasferimento embrionale, indicando la data,  specie,
razza o tipo genetico e matricola dei donatori, specie, razza o  tipo
genetico  e  matricola,  se  presente,   della   ricevente,   nonche'
generalita' del proprietario della stessa; 
    i) non  operare  in  zona  dichiarata  infetta  dalla  competente
autorita' sanitaria; 
    l) provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature che vengono
a contatto con gli embrioni o con gli  animali  donatori  durante  la
raccolta,  nonche',  prima   dell'uso,   dei   contenitori   per   il
magazzinaggio e il trasporto.