Art. 29. Obblighi per i centri di produzione di embrioni 1. I centri di produzione di embrioni hanno l'obbligo di: a) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorita' sanitarie in materia di profilassi e polizia veterinaria; b) seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento e immagazzinaggio degli oociti e degli embrioni stabilite dal Ministero della sanita'; c) comunicare alla regione competente l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria del centro; d) annotare, su apposito registro dei prelievi, per ciascuna donatrice di oociti: specie, razza, codice di identificazione e, se trattasi di animale vivo, stato sanitario riscontrato al momento del prelievo; e) tenere un apposito registro di laboratorio con l'indicazione giornaliera delle fecondazioni in vitro effettuate, con l'indicazione degli embrioni prodotti e del materiale seminale utilizzato; f) tenere un registro di carico degli embrioni prodotti e di scarico degli embrioni in uscita; g) rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto terzi o di vendita di embrioni, un documento accompagnatorio dell'embrione contenente i dati identificativi della partita: specie, razza, numero di identificazione, o matricola nel caso degli equini, della donatrice e del riproduttore maschio; h) distribuire gli embrioni esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni su: codice di identificazione del centro di produzione di embrioni, data di raccolta degli embrioni, specie, razza o tipo genetico, matricola del padre e della madre. In caso di piu' embrioni in un singolo contenitore, gli embrioni medesimi debbono provenire tutti dallo stesso intervento fecondativo; i) rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo contenitore un certificato attestante, oltre i dati identificativi dell'embrione o degli embrioni medesimi, le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2; l) sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti previsti per i recapiti, nonche' disporre della relativa autorizzazione, qualora distribuiscano direttamente embrioni; m) provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature per l'asportazione ed il trasporto delle ovaie. Dette attrezzature devono essere usate esclusivamente per tale scopo.