Art. 29. 
           Obblighi per i centri di produzione di embrioni 
  1. I centri di produzione di embrioni hanno l'obbligo di: 
    a)  uniformarsi  alle  prescrizioni  emanate   dalle   competenti
autorita' sanitarie in materia di profilassi e polizia veterinaria; 
    b) seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento
e  immagazzinaggio  degli  oociti  e  degli  embrioni  stabilite  dal
Ministero della sanita'; 
    c) comunicare alla regione  competente  l'eventuale  sostituzione
del veterinario responsabile della direzione sanitaria del centro; 
    d) annotare, su apposito  registro  dei  prelievi,  per  ciascuna
donatrice di oociti: specie, razza, codice di identificazione  e,  se
trattasi di animale vivo, stato sanitario riscontrato al momento  del
prelievo; 
    e) tenere un apposito registro di laboratorio  con  l'indicazione
giornaliera delle fecondazioni in vitro effettuate, con l'indicazione
degli embrioni prodotti e del materiale seminale utilizzato; 
    f) tenere un registro di carico  degli  embrioni  prodotti  e  di
scarico degli embrioni in uscita; 
    g) rilasciare, per ogni atto di raccolta per  conto  terzi  o  di
vendita  di  embrioni,  un  documento  accompagnatorio  dell'embrione
contenente i dati identificativi della partita: specie, razza, numero
di  identificazione,  o  matricola  nel  caso  degli  equini,   della
donatrice e del riproduttore maschio; 
    h) distribuire gli  embrioni  esclusivamente  in  fiale  o  altri
contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili  indicazioni
su: codice di identificazione del centro di produzione  di  embrioni,
data di raccolta degli  embrioni,  specie,  razza  o  tipo  genetico,
matricola del padre e della madre. In caso di  piu'  embrioni  in  un
singolo contenitore, gli embrioni medesimi  debbono  provenire  tutti
dallo stesso intervento fecondativo; 
    i) rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione
o gruppo di  embrioni  di  un  medesimo  contenitore  un  certificato
attestante,  oltre  i  dati  identificativi  dell'embrione  o   degli
embrioni medesimi, le caratteristiche  qualitative  rilevate  secondo
quanto previsto dall'articolo 37, comma 2; 
    l) sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti
previsti  per   i   recapiti,   nonche'   disporre   della   relativa
autorizzazione, qualora distribuiscano direttamente embrioni; 
    m)  provvedere  alla  sterilizzazione  delle   attrezzature   per
l'asportazione ed il trasporto delle ovaie. Dette attrezzature devono
essere usate esclusivamente per tale scopo.