Art. 30. Requisiti degli embrioni 1. Gli embrioni, esclusi quelli concepiti tramite fecondazione in vitro, devono: a) provenire dalla fecondazione di un oocita di femmina iscritta al libro genealogico, o registro anagrafico, con materiale seminale di riproduttore autorizzato alla inseminazione artificiale; tale requisito non e' richiesto per le razze autoctone ed i tipi etnici a limitata diffusione, presi in considerazione nel quadro dell'attivita' di recupero e potenziamento promossa dal Ministero delle politiche agricole e forestali o dalle regioni; b) provenire da animali donatori che soddisfino i requisiti sanitari stabiliti dal Ministero della sanita'. 2. Gli oociti per la successiva fecondazione in vitro debbono: a) provenire da femmina o gruppi di femmine iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici, o da femmina non iscritta ai suddetti libri o registri, purche' di razza chiaramente riconoscibile; b) essere fecondati in vitro con materiale seminale di riproduttore autorizzato alla inseminazione artificiale; tale requisito non e' richiesto per le razze autoctone ed i tipi etnici a limitata diffusione; c) essere prelevati da donatrici provenienti da allevamenti situati in zone non dichiarate infette dalle competenti autorita', e, comunque, da donatrici macellate per cause diverse da quelle di profilassi. 3. La certificazione dell'origine degli embrioni raccolti o prodotti provenienti da femmine iscritte nei libri genealogici o nei registri anagrafici e' disciplinata dal competente libro o registro.