Art. 30. 
                      Requisiti degli embrioni 
  1. Gli embrioni, esclusi quelli concepiti tramite  fecondazione  in
vitro, devono: 
    a) provenire dalla fecondazione di un oocita di femmina  iscritta
al libro genealogico, o registro anagrafico, con  materiale  seminale
di riproduttore  autorizzato  alla  inseminazione  artificiale;  tale
requisito non e' richiesto per le razze autoctone ed i tipi etnici  a
limitata   diffusione,   presi   in   considerazione    nel    quadro
dell'attivita' di recupero e  potenziamento  promossa  dal  Ministero
delle politiche agricole e forestali o dalle regioni; 
    b) provenire da  animali  donatori  che  soddisfino  i  requisiti
sanitari stabiliti dal Ministero della sanita'. 
  2. Gli oociti per la successiva fecondazione in vitro debbono: 
    a) provenire da femmina o gruppi di femmine  iscritte  nei  libri
genealogici o registri anagrafici,  o  da  femmina  non  iscritta  ai
suddetti   libri   o   registri,   purche'   di   razza   chiaramente
riconoscibile; 
    b)  essere  fecondati  in  vitro  con   materiale   seminale   di
riproduttore  autorizzato  alla   inseminazione   artificiale;   tale
requisito non e' richiesto per le razze autoctone ed i tipi etnici  a
limitata diffusione; 
    c) essere  prelevati  da  donatrici  provenienti  da  allevamenti
situati in zone non dichiarate infette dalle competenti autorita', e,
comunque, da donatrici macellate  per  cause  diverse  da  quelle  di
profilassi. 
  3.  La  certificazione  dell'origine  degli  embrioni  raccolti   o
prodotti provenienti da femmine iscritte nei libri genealogici o  nei
registri anagrafici e' disciplinata dal competente libro o registro.