Art. 31. Pratica dell'impianto degli embrioni 1. I veterinari che intendono praticare l'impianto embrionale devono essere iscritti negli appositi elenchi tenuti dalla competente regione, che attribuisce a ciascun iscritto un codice identificativo. 2. Le regioni devono prevedere le modalita' di presentazione delle domande di iscrizione, che devono comunque contenere: a) eventuali recapiti a cui si ricorre per la fornitura del materiale embrionale; b) iscrizione all'albo professionale. 3. Le regioni possono sospendere o revocare iscrizione nei suddetti elenchi qualora il veterinario autorizzato all'impianto embrionale risulti inadempiente agli obblighi previsti dal presente regolamento previo parere di un'apposita commissione regionale di cui all'articolo 21, comma 2. 4. I veterinari hanno l'obbligo di: a) rifornirsi di embrioni esclusivamente presso i recapiti autorizzati; b) mantenere in buono stato di conservazione gli embrioni; c) certificare su appositi moduli forniti dalle regioni, l'intervento di impianto embrionale.