Art. 31. 
                Pratica dell'impianto degli embrioni 
  1. I  veterinari  che  intendono  praticare  l'impianto  embrionale
devono essere iscritti negli appositi elenchi tenuti dalla competente
regione, che attribuisce a ciascun iscritto un codice identificativo. 
  2. Le regioni devono prevedere le modalita' di presentazione  delle
domande di iscrizione, che devono comunque contenere: 
    a) eventuali recapiti a cui  si  ricorre  per  la  fornitura  del
materiale embrionale; 
    b) iscrizione all'albo professionale. 
  3. Le regioni possono sospendere o revocare iscrizione nei suddetti
elenchi qualora il veterinario  autorizzato  all'impianto  embrionale
risulti inadempiente agli obblighi previsti dal presente  regolamento
previo  parere  di   un'apposita   commissione   regionale   di   cui
all'articolo 21, comma 2. 
  4. I veterinari hanno l'obbligo di: 
    a)  rifornirsi  di  embrioni  esclusivamente  presso  i  recapiti
autorizzati; 
    b) mantenere in buono stato di conservazione gli embrioni; 
    c)  certificare  su  appositi  moduli  forniti   dalle   regioni,
l'intervento di impianto embrionale.