Art. 32. 
                      Embrioni nell'allevamento 
  1. L'allevatore puo' conservare, per l'utilizzazione nella  propria
azienda, embrioni  prelevati  nell'azienda  medesima  dai  gruppi  di
raccolta di cui all'articolo 23 o acquistati presso un recapito. 
  2. Gli embrioni devono essere conservati in un locale  separato  da
quelli che ospitano animali o prodotti  zootecnici  e  devono  essere
accompagnati dal documento di cui all'articolo 16, comma  1,  lettera
f) e di cui all'articolo 28, comma 1, lettera f). 
  3. All'impianto embrionale deve comunque provvedere un  veterinario
ai sensi dell'articolo 31. 
  4. L'allevatore puo' cedere ad altro allevatore embrioni  prelevati
dai propri  animali  e  conservati  nella  propria  azienda,  purche'
accompagnati dai documenti previsti all'articolo 28, lettera f).