Art. 32. Embrioni nell'allevamento 1. L'allevatore puo' conservare, per l'utilizzazione nella propria azienda, embrioni prelevati nell'azienda medesima dai gruppi di raccolta di cui all'articolo 23 o acquistati presso un recapito. 2. Gli embrioni devono essere conservati in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici e devono essere accompagnati dal documento di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f) e di cui all'articolo 28, comma 1, lettera f). 3. All'impianto embrionale deve comunque provvedere un veterinario ai sensi dell'articolo 31. 4. L'allevatore puo' cedere ad altro allevatore embrioni prelevati dai propri animali e conservati nella propria azienda, purche' accompagnati dai documenti previsti all'articolo 28, lettera f).