Art. 14. Agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca 1. Dal 1 marzo al 30 settembre di ciascun anno, i soggetti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, possono inoltrare al MURST, secondo lo schema ufficiale da questi predisposto, una domanda per l'ottenimento di agevolazioni per: a) l'assunzione, a tempo pieno, anche con contratto di lavoro a tempo determinato di durata almeno biennale, di qualificato personale di ricerca; b) l'assunzione di oneri relativi a borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca; c) l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attivita' di cui all'articolo 2. 2. Per le modalita' di selezione delle domande, di concessione delle agevolazioni, di verifica e controllo dell'utilizzazione delle agevolazioni medesime si applicano le disposizioni di cui al decreto n. 275 del 22 luglio 1998 del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e con il Ministero del Tesoro, Bilancio e della Programmazione Economica, salva l'osservanza delle disposizioni seguenti. 3. L'agevolazione viene concessa secondo le seguenti forme e misure: a) 50 milioni di Lire, di cui 40 milioni nella forma del credito di imposta e 10 milioni nella forma del fondo perduto, per ogni assunzione di personale individuato ai sensi del predetto decreto n. 275/98; b) 50%, nella forma del credito d'imposta, dell'importo dei contratti di ricerca, fino ad un massimo di 400 milioni di Lire all'anno per ogni soggetto beneficiario e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca; c) 60%, nella forma del credito d'imposta, dell'importo delle borse di studio. 4. Ai sensi della Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti "de minimis" n. 96/C 68/06, ciascun soggetto non puo' beneficiare delle agevolazioni di cui alle lettere a) e c) del comma precedente, nonche' delle agevolazioni di cui al successivo articolo 16 del presente decreto, per un importo complessivo superiore ai 100.000 Euro su un periodo di tre anni. 5. Le agevolazioni di cui alla lettera b) del precedente comma 3 sono considerate Aiuti di Stato ai sensi della Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo richiamata in premessa. 6. I contratti di ricerca di cui alla lettera b) del comma precedente possono riguardare la realizzazione di attivita' di ricerca industriale, nonche' studi e ricerche sui processi produttivi, attivita' applicative dei risultati delle ricerche, formazione del personale tecnico per l'utilizzazione di nuove tecnologie, di prove e test sperimentali. 7. Per tali contratti, i soggetti ammissibili ai sensi del precedente comma 1 possono richiedere, in alternativa all'agevolazione di cui al commi 2 e 3, l'erogazione, a valere sulle risorse del FAR, di un contributo nella spesa nella stessa misura indicata alla lettera b) del comma 3. 8. I contratti possono essere affidati ad universita', enti di ricerca di cui all'articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI, fondazioni private che svolgono attivita' di ricerca, nonche' a laboratori di ricerca esterni pubblici e privati inclusi in apposito albo ministeriale. Per le modalita' di inclusione e di esclusione dall'albo, nonche' per l'aggiornamento dello stesso si applicano le disposizioni seguenti. 9. I laboratori di ricerca aventi personalita' giuridica e gestione autonoma, le istituzioni e gli enti presso i quali operano laboratori di ricerca possono rivolgere domanda al MURST per la propria inclusione nell'albo, secondo lo specifico schema. Gli enti pubblici nazionali di ricerca e le Universita' sono iscritti d'ufficio all'albo qualora svolgano attivita' di ricerca utili ai processi produttivi. 10. La domanda dovra' essere accompagnata da una sintetica descrizione delle strutture, nonche' da una illustrazione delle principali attivita' svolte, e potra' essere proposta da soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione, per i soggetti aventi tale obbligo, alla competente CCIAA da almeno tre anni; b) documentata esperienza almeno triennale nella ricerca, sviluppo e/o trasferimento tecnologico. 11. Alla valutazione delle domande di iscrizione all'albo provvede il Comitato di cui all'articolo 7 comma 2 del decreto legislativo n. 297/99 che, a tal fine, puo' avvalersi degli esperti di cui al medesimo articolo 7 comma 1. 12. La decisione in merito alla richiesta di iscrizione deve essere adottata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda ed e' comunicata all'interessato ai sensi della legge n. 241/90. Entro gli stessi termini il Ministro dispone con proprio decreto l'iscrizione all'albo del soggetto dichiarato ammissibile. 13. Il MURST provvede, periodicamente, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'albo aggiornato dei laboratori autorizzati. 14. Il MURST procede periodicamente alla verifica, per i laboratori iscritti, della permanenza dei requisiti che ne hanno motivato l'iscrizione stessa, sottoponendo al Comitato le eventuali risultanze negative. In tali casi, il Comitato puo' proporre al Ministro la cancellazione dei laboratori: la cancellazione e' adottata con decreto del Ministro ed e' comunicata all'interessato. 15. Resta valido, fino a nuovo aggiornamento, l'albo esistente presso il MURST alla data di entrata in vigore del presente decreto.