Art. 14.
Agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per
 specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca,
        per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca
   1.  Dal 1 marzo al 30 settembre di ciascun anno, i soggetti di cui
all'art.  5,  commi  1  e  2,  possono inoltrare al MURST, secondo lo
schema ufficiale da questi predisposto, una domanda per l'ottenimento
di agevolazioni per:
a) l'assunzione, a tempo pieno, anche con contratto di lavoro a tempo
   determinato di durata almeno biennale, di qualificato personale di
   ricerca;
b) l'assunzione  di oneri relativi a borse di studio per la frequenza
   a corsi di dottorato di ricerca;
c) l'attribuzione   di   specifiche   commesse  o  contratti  per  la
   realizzazione delle attivita' di cui all'articolo 2.
   2.  Per  le  modalita'  di selezione delle domande, di concessione
delle  agevolazioni, di verifica e controllo dell'utilizzazione delle
agevolazioni  medesime si applicano le disposizioni di cui al decreto
n. 275 del 22 luglio 1998 del Ministero delle Finanze di concerto con
il   Ministero   dell'Universita'   e  della  Ricerca  Scientifica  e
Tecnologica   e  con  il  Ministero  del  Tesoro,  Bilancio  e  della
Programmazione   Economica,  salva  l'osservanza  delle  disposizioni
seguenti.
   3.  L'agevolazione  viene  concessa  secondo  le  seguenti forme e
misure:
a) 50  milioni  di Lire, di cui 40 milioni nella forma del credito di
   imposta  e  10  milioni  nella  forma  del fondo perduto, per ogni
   assunzione  di personale individuato ai sensi del predetto decreto
   n. 275/98;
b) 50%, nella forma del credito d'imposta, dell'importo dei contratti
   di ricerca, fino ad un massimo di 400 milioni di Lire all'anno per
   ogni  soggetto  beneficiario  e  comunque  nel rispetto dei limiti
   previsti dalla vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato
   alla ricerca;
c) 60%,  nella  forma del credito d'imposta, dell'importo delle borse
   di studio.
   4.  Ai  sensi  della Comunicazione della Commissione relativa agli
aiuti   "de  minimis"  n.  96/C  68/06,  ciascun  soggetto  non  puo'
beneficiare  delle agevolazioni di cui alle lettere a) e c) del comma
precedente,  nonche' delle agevolazioni di cui al successivo articolo
16  del  presente  decreto,  per  un importo complessivo superiore ai
100.000 Euro su un periodo di tre anni.
   5.  Le  agevolazioni di cui alla lettera b) del precedente comma 3
sono considerate Aiuti di Stato ai sensi della Disciplina Comunitaria
sugli Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo richiamata in premessa.
   6.  I  contratti  di  ricerca  di  cui  alla  lettera b) del comma
precedente  possono  riguardare  la  realizzazione  di  attivita'  di
ricerca   industriale,   nonche'   studi   e  ricerche  sui  processi
produttivi,  attivita'  applicative  dei  risultati  delle  ricerche,
formazione   del  personale  tecnico  per  l'utilizzazione  di  nuove
tecnologie, di prove e test sperimentali.
   7.  Per  tali  contratti,  i  soggetti  ammissibili  ai  sensi del
precedente    comma    1    possono    richiedere,   in   alternativa
all'agevolazione  di cui al commi 2 e 3, l'erogazione, a valere sulle
risorse  del  FAR,  di  un contributo nella spesa nella stessa misura
indicata alla lettera b) del comma 3.
   8.  I  contratti  possono  essere affidati ad universita', enti di
ricerca  di  cui  all'articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e
successive  modificazioni, ENEA, ASI, fondazioni private che svolgono
attivita'  di  ricerca,  nonche'  a  laboratori  di  ricerca  esterni
pubblici  e  privati  inclusi  in  apposito albo ministeriale. Per le
modalita'  di  inclusione  e  di  esclusione  dall'albo,  nonche' per
l'aggiornamento dello stesso si applicano le disposizioni seguenti.
   9.  I  laboratori  di  ricerca  aventi  personalita'  giuridica  e
gestione  autonoma,  le istituzioni e gli enti presso i quali operano
laboratori  di  ricerca  possono  rivolgere  domanda  al MURST per la
propria  inclusione  nell'albo, secondo lo specifico schema. Gli enti
pubblici   nazionali  di  ricerca  e  le  Universita'  sono  iscritti
d'ufficio  all'albo  qualora  svolgano  attivita' di ricerca utili ai
processi produttivi.
   10.  La  domanda  dovra'  essere  accompagnata  da  una  sintetica
descrizione  delle  strutture,  nonche'  da  una  illustrazione delle
principali  attivita' svolte, e potra' essere proposta da soggetti in
possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione,  per  i  soggetti aventi tale obbligo, alla competente
   CCIAA da almeno tre anni;
b) documentata  esperienza  almeno  triennale nella ricerca, sviluppo
   e/o trasferimento tecnologico.
   11. Alla valutazione delle domande di iscrizione all'albo provvede
il  Comitato di cui all'articolo 7 comma 2 del decreto legislativo n.
297/99  che,  a  tal  fine,  puo'  avvalersi  degli esperti di cui al
medesimo articolo 7 comma 1.
   12.  La  decisione  in  merito  alla  richiesta di iscrizione deve
essere  adottata  entro  60  giorni dalla data di presentazione della
domanda  ed  e'  comunicata  all'interessato  ai sensi della legge n.
241/90.  Entro  gli  stessi  termini  il Ministro dispone con proprio
decreto l'iscrizione all'albo del soggetto dichiarato ammissibile.
   13.  Il  MURST  provvede, periodicamente, alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell'albo aggiornato dei laboratori autorizzati.
   14.   Il   MURST  procede  periodicamente  alla  verifica,  per  i
laboratori  iscritti,  della  permanenza  dei  requisiti che ne hanno
motivato  l'iscrizione  stessa, sottoponendo al Comitato le eventuali
risultanze  negative.  In  tali  casi,  il  Comitato puo' proporre al
Ministro   la  cancellazione  dei  laboratori:  la  cancellazione  e'
adottata con decreto del Ministro ed e' comunicata all'interessato.
   15.  Resta  valido,  fino  a nuovo aggiornamento, l'albo esistente
presso il MURST alla data di entrata in vigore del presente decreto.