Art. 15. Concessione di agevolazioni per il distacco temporaneo di personale di ricerca pubblico 1. Ai fini del distacco temporaneo di personale di ricerca dipendente da enti di ricerca di cui all'articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI, nonche' dei professori e ricercatori dipendenti da universita', per ciascun esercizio i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, previo assenso del personale da assegnare in distacco temporaneo, inviano apposita domanda al rappresentante legale dell'ente di ricerca, ENEA, ASI o dell'universita' (di seguito definiti soggetto distaccante), dal quale il predetto personale dipende, con le seguenti indicazioni: a) dati identificativi del soggetto richiedente e suo settore di attivita'; b) dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2; c) durata del distacco, comunque non superiore a quattro anni rinnovabili una sola volta; d) descrizione sintetica delle funzioni che si propone di assegnare al personale in distacco e delle modalita' di inserimento presso il richiedente; e) dati identificativi del personale per il quale e' stato chiesto il distacco; f) sede di svolgimento dell'attivita' di ricerca e nome del responsabile del progetto se diverso dal soggetto richiesto. 2. La domanda e' sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente, o da un suo procuratore. Ad essa e' allegata una dichiarazione della persona richiesta, che comunica l'assenso al distacco e alle funzioni da svolgere. 3. Il soggetto distaccante, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, comunica ai soggetti richiedenti l'accoglimento della medesima, la reiezione motivata ovvero l'accoglimento per una durata diversa da quella richiesta. A distacco avvenuto il soggetto distaccante ne da' comunicazione al MURST ed alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo del comparto. 4. Al termine di ogni anno di attivita' e comunque al termine del periodo di distacco il personale di cui al comma 1 trasmette al soggetto distaccante una relazione sull'attivita' svolta, controfirmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo procuratore. 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 297/99, al personale in distacco temporaneo e' assicurata la progressione retributiva prevista dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, il reintegro, al termine del periodo di distacco, nella sede di servizio e nelle funzioni svolte alla data di assegnazione. Il predetto personale, durante il periodo di distacco, puo' chiedere in ogni momento la cessazione del distacco medesimo e il reintegro di cui al presente comma; la cessazione e il reintegro sono disposti entro sei mesi. In ogni caso le imprese non potranno beneficiare di agevolazione, sotto forma di trattamento economico e contributivo posto a carico del soggetto distaccante, oltre la soglia di cui alla Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti "de minimis" n. 96/C 68/06. L'eventuale quota eccedente sara' carico dell'impresa. 6. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 297/99, il servizio prestato durante il periodo di distacco costituisce titolo valutabile per le valutazioni comparative per la copertura di posti vacanti di professore universitario, nonche' per l'accesso alle fasce superiori del personale di ricerca degli enti. 7. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il soggetto distaccante che, in sostituzione delle assegnazioni in distacco temporaneo di cui al presente articolo, abbia avviato le proprie procedure per l'assunzione con contratti di lavoro subordinato a tempo pieno a termine di durata non superiore a quattro anni, rinnovabili una sola volta, di dottori di ricerca, di possessori di titolo di formazione post-laurea conseguito anche all'estero, di laureati con esperienza nel settore della ricerca, puo' presentare al MURST domanda di concessione delle agevolazioni di cui alle disposizioni seguenti. 8. Le agevolazioni sono concesse dal MURST, a valere sulle disponibilita' annuali del FAR, nella forma del contributo nella spesa nella misura di lire 50 milioni di Lire per ogni unita' di personale assunto ai sensi del precedente comma e per ogni anno di durata del contratto. 9. L'agevolazione e' concessa dal MURST sulla base delle comunicazioni dei soggetti distaccanti in ordine alle assegnazioni in distacco temporaneo e ad apposita indicazione del personale da assumere ai sensi del comma 1. La concessione e' disposta prioritariamente ai soggetti che abbiano proceduto ad assegnazioni in distacco presso PMI e, comunque, secondo l'ordine cronologico di ricevimento da parte del MURST delle richieste inoltrate tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili di cui al comma 8 del presente articolo. L'erogazione dell'agevolazione e' subordinata alla presentazione da parte dell'ente di copia dei contratti di assunzione a termine. 10. In caso di esaurimento delle risorse disponibili di cui al comma 8 del presente articolo prima della data del 31 dicembre, il MURST pubblica apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale. 11. I soggetti distaccanti comunicano al MURST le sopravvenute modificazioni e cessazioni dei contratti di assunzione di cui al comma 7 del presente articolo, al fine di eventuali conferme, rimodulazioni o revoche delle integrazioni concesse ai sensi del presente articolo. 12. Il MURST effettua controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni di cui al presente articolo, anche avvalendosi di societa' o enti prescelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157. In caso di non veridicita' delle predette dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni penali, i contributi e le assegnazioni in distacco temporaneo sono revocate ed il soggetto responsabile e' escluso per gli anni successivi dalle agevolazioni di cui al presente articolo.