Art. 15.
       Concessione di agevolazioni per il distacco temporaneo
                  di personale di ricerca pubblico
   1.  Ai  fini  del  distacco  temporaneo  di  personale  di ricerca
dipendente  da  enti  di  ricerca  di  cui all'articolo 8 del DPCM 30
dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI, nonche'
dei  professori  e ricercatori dipendenti da universita', per ciascun
esercizio  i  soggetti  di  cui  all'articolo  5, commi 1 e 2, previo
assenso  del  personale  da assegnare in distacco temporaneo, inviano
apposita domanda al rappresentante legale dell'ente di ricerca, ENEA,
ASI  o  dell'universita'  (di seguito definiti soggetto distaccante),
dal quale il predetto personale dipende, con le seguenti indicazioni:
a) dati  identificativi  del  soggetto  richiedente  e suo settore di
   attivita';
b) dichiarazione  di  possesso  dei  requisiti di cui all'articolo 5,
   commi 1 e 2;
c) durata  del  distacco,  comunque  non  superiore  a  quattro  anni
   rinnovabili una sola volta;
d) descrizione  sintetica  delle funzioni che si propone di assegnare
   al  personale  in distacco e delle modalita' di inserimento presso
   il richiedente;
e) dati identificativi del personale per il quale e' stato chiesto il
   distacco;
f) sede   di   svolgimento  dell'attivita'  di  ricerca  e  nome  del
   responsabile del progetto se diverso dal soggetto richiesto.
   2.  La  domanda  e'  sottoscritta  dal  rappresentante  legale del
soggetto  richiedente,  o  da un suo procuratore. Ad essa e' allegata
una  dichiarazione della persona richiesta, che comunica l'assenso al
distacco e alle funzioni da svolgere.
   3.  Il soggetto distaccante, entro 30 giorni dal ricevimento della
domanda   di  cui  al  comma  1,  comunica  ai  soggetti  richiedenti
l'accoglimento   della   medesima,   la   reiezione  motivata  ovvero
l'accoglimento per una durata diversa da quella richiesta. A distacco
avvenuto  il  soggetto  distaccante  ne da' comunicazione al MURST ed
alle  organizzazioni  sindacali di categoria firmatarie del contratto
collettivo del comparto.
   4.  Al termine di ogni anno di attivita' e comunque al termine del
periodo  di  distacco  il  personale  di  cui al comma 1 trasmette al
soggetto    distaccante    una   relazione   sull'attivita'   svolta,
controfirmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da
un suo procuratore.
   5.  Fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo n. 297/99, al personale in distacco temporaneo e'
assicurata   la   progressione   retributiva  prevista  dal  relativo
Contratto  Collettivo  Nazionale  di Lavoro, il reintegro, al termine
del  periodo  di  distacco,  nella  sede di servizio e nelle funzioni
svolte  alla  data di assegnazione. Il predetto personale, durante il
periodo  di distacco, puo' chiedere in ogni momento la cessazione del
distacco  medesimo  e  il  reintegro  di  cui  al  presente comma; la
cessazione  e il reintegro sono disposti entro sei mesi. In ogni caso
le  imprese  non potranno beneficiare di agevolazione, sotto forma di
trattamento  economico  e  contributivo  posto  a carico del soggetto
distaccante,   oltre  la  soglia  di  cui  alla  Comunicazione  della
Commissione   relativa   agli  aiuti  "de  minimis"  n.  96/C  68/06.
L'eventuale quota eccedente sara' carico dell'impresa.
   6.  Ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2, del decreto legislativo n.
297/99,   il   servizio  prestato  durante  il  periodo  di  distacco
costituisce  titolo  valutabile per le valutazioni comparative per la
copertura  di  posti vacanti di professore universitario, nonche' per
l'accesso alle fasce superiori del personale di ricerca degli enti.
   7.  Entro  il 31 dicembre di ciascun anno, il soggetto distaccante
che, in sostituzione delle assegnazioni in distacco temporaneo di cui
al   presente  articolo,  abbia  avviato  le  proprie  procedure  per
l'assunzione  con  contratti  di  lavoro  subordinato a tempo pieno a
termine  di durata non superiore a quattro anni, rinnovabili una sola
volta,  di  dottori di ricerca, di possessori di titolo di formazione
post-laurea  conseguito  anche all'estero, di laureati con esperienza
nel  settore  della  ricerca,  puo'  presentare  al  MURST domanda di
concessione delle agevolazioni di cui alle disposizioni seguenti.
   8.  Le  agevolazioni  sono  concesse  dal  MURST,  a  valere sulle
disponibilita'  annuali  del  FAR,  nella  forma del contributo nella
spesa  nella  misura  di  lire  50 milioni di Lire per ogni unita' di
personale  assunto  ai  sensi del precedente comma e per ogni anno di
durata del contratto.
   9.   L'agevolazione   e'  concessa  dal  MURST  sulla  base  delle
comunicazioni dei soggetti distaccanti in ordine alle assegnazioni in
distacco  temporaneo  e  ad  apposita  indicazione  del  personale da
assumere   ai   sensi   del  comma  1.  La  concessione  e'  disposta
prioritariamente ai soggetti che abbiano proceduto ad assegnazioni in
distacco  presso  PMI  e,  comunque,  secondo l'ordine cronologico di
ricevimento  da  parte  del  MURST  delle richieste inoltrate tramite
lettera  raccomandata  con  avviso di ricevimento, fino a concorrenza
delle  risorse  disponibili  di cui al comma 8 del presente articolo.
L'erogazione  dell'agevolazione  e' subordinata alla presentazione da
parte dell'ente di copia dei contratti di assunzione a termine.
   10.  In  caso  di  esaurimento delle risorse disponibili di cui al
comma  8  del  presente articolo prima della data del 31 dicembre, il
MURST pubblica apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
   11.  I  soggetti  distaccanti  comunicano al MURST le sopravvenute
modificazioni  e  cessazioni  dei  contratti  di assunzione di cui al
comma  7  del  presente  articolo,  al  fine  di  eventuali conferme,
rimodulazioni  o  revoche  delle  integrazioni  concesse ai sensi del
presente articolo.
   12. Il MURST effettua controlli a campione sulla veridicita' delle
dichiarazioni  di  cui  al  presente  articolo,  anche avvalendosi di
societa'  o  enti prescelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo
1995, n.157. In caso di non veridicita' delle predette dichiarazioni,
fatta   salva   l'applicazione  delle  relative  sanzioni  penali,  i
contributi  e le assegnazioni in distacco temporaneo sono revocate ed
il  soggetto  responsabile  e'  escluso per gli anni successivi dalle
agevolazioni di cui al presente articolo.